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You may copy it, give it away or +re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included +with this eBook or online at www.gutenberg.org + + +Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia + +Author: Anonymous + +Release Date: July 9, 2007 [EBook #22025] + +Language: Italian + +Character set encoding: ISO-8859-1 + +*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *** + + + + +Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the +Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net +(Images generously made available by the Biblioteca Digitale +dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano) + + + + + + + COSTITUZIONE + DELLA + REPUBBLICA ITALIANA + + E + + STATUTI COSTITUZIONALI + DEL + REGNO D'ITALIA. + + + + + COSTITUZIONE + DELLA + REPUBBLICA ITALIANA. + + + +TITOLO PRIMO. + +_Della repubblica italiana._ + + + +ARTICOLO PRIMO. + +La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato. + +2. + +La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini. + +3. + +Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e +comuni. + + + + +TITOLO II. + +_Del diritto di cittadinanza._ + + +4. + +Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della +repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza. + +5. + +Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo +nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno +stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette +anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino. + +6. + +Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la +naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza +insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria +nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi +importanti resi alla repubblica. + +7. + +Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima +che sieno verificate le suddette condizioni. + +8. + +La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà +necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per +le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino. + +9. + +Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini +descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni +costituzionali. + + + + +TITOLO III. + +_Dei collegi._ + + +10. + +Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de' +_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della +sovranità nazionale. + +11. + +Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni +biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della +consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e +di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non +durano più di 15 giorni. + +12. + +Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto. + +13. + +La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più +d'un terzo de' suoi membri. + +14. + +Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno +di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine +da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi +allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi. + +15. + +Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli +articoli 109, 111 e 114. + +16. + +Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che +loro vien proposta dalla consulta di stato. + +17. + +I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono +eletti a vita. + +18. + +Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente +provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal +proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso +d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per +assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; +5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di +cittadinanza. + +19. + +Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il +processo verbale della sua seduta. + + + + +TITOLO IV. + +_Del collegio de' possidenti_. + + +20. + +Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra +tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una +rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi +dieci anni è in Milano. + +21. + +Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per +lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila +abitanti corrispondono al totale della sua popolazione. + +22. + +Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della +rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una +lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento. + +23. + +In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di +possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo. + +24. + +Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura. + +25. + +Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per +l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta +alla censura. + + + + +TITOLO V. + +_Del collegio de' dotti_. + + +26. + +Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli +uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e +meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie +ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed +amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna. + +27. + +In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla +de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura +rimpiazza i posti in esso vacanti. + +28. + +Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura. + +29. + +Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione +de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla +censura. + + + + +TITOLO VI. + +_Del collegio de' commercianti_. + + +30. + +Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i +negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per +l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni +è in Brescia. + +31. + +In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha +diritto di domandare al governo. + +32. + +Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29. + + + + +TITOLO VII. + +_Della censura_. + + +33. + +La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel +modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua +residenza pei primi dieci anni è in Cremona. + +34. + +Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le +sessioni de' tre collegi. + +35. + +Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono +legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri. + +36. + +Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali +indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti. + +37. + +Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, +pure con pluralità assoluta. + +38. + +Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27. + +39. + +Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione +nel termine prefisso alle sue sessioni. + +40. + +Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli +109, 111 e 114. + +41. + +La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi +elettorali. + +42. + +Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima +loro sessione. + + + + +TITOLO VIII. + +_Del governo_. + + +43. + +Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una +consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle +loro rispettive attribuzioni. + +44. + +Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente +rieleggibile. + +45. + +Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76. + +46. + +Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche. + +47. + +È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo +dei ministri. + +48. + +Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi +dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango +inferiore. + +49. + +Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo +nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli +vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la +presidenza di chi lo ha eletto. + +50. + +In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli +attributi del presidente sino all'elezione del successore. + +51. + +I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di +stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato +sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine +di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il +sigillo dello stato e di promulgarle. + +52. + +Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e +tiene il registro particolare de' di lui atti. + +53. + +Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del +vicepresidente è di lire 100,000. + + + + +TITOLO IX. + +_Della consulta di stato_. + + +54. + +La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di +40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi +resi alla repubblica. + +55. + +Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno +de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari +esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente. + +56. + +La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati +diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello +stato. + +57. + +Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse +nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati +dalla maggiorità assoluta de' suoi membri. + +58. + +Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato +l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il +termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista +delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un +decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere +sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della +consulta. + +59. + +Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare +dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la +quiete. + +60. + +Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge +generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano +necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta. + +61. + +Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della +costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo +armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna +misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa +debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di +stato. + +62. + +Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo +ha determinato. + +63. + +Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che +si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in +parità di suffragi. + +64. + +La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del +presidente elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel +termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A +questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il +vicepresidente. + +65. + +Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000. + + + + +TITOLO X. + +_De' ministri_. + + +66. + +I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo. + +67. + +Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è +necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice +non si perde che per rinunzia o condanna. + +68. + +Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i +regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un +semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la +dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo +lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante. + +69. + +Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato +della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice +conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il +segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro +della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice. + +70. + +Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i +membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo +nomina e lo dimette a suo piacere. + +71. + +Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro +pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i +pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento +se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi +specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un +decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro. + +72. + +Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto +generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro +l'ultimo semestre dell'anno successivo. + +73. + +I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti +da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati. + +74. + +Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un +ministro. + + + + +TITOLO XI. + +_Del consiglio legislativo_. + + +75. + +Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età +non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal +medesimo dopo tre anni. + +76. + +I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge +proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità +assoluta de' suffragi. + +77. + +Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il +presidente lo ricerca. + +78. + +Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; +dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle +conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni +relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di +cui all'articolo 100. + +79. + +I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza +dell'invito del presidente. + +80. + +Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000. + + + + +TITOLO XII. + +_Del corpo legislativo_. + + +81. + +Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni +30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da +ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà +debb'essere tolta fuori de' collegi. + +82. + +Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del +secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola +il turno. + +83. + +Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse +però non possono durare meno di due mesi all'anno. + +84. + +Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi +membri, non compresi gli oratori. + +85. + +I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del +consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle +sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente +destinata. + +86. + +Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in +numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni +progetto di legge trasmesso dal governo. + +87. + +La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del +governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di +rifiuto. + +88. + +Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due +oratori e due consiglieri del governo. + +89. + +Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e +a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto. + +90. + +La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la +decisione del corpo legislativo. + +91. + +Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come +incostituzionale. + +92. + +La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge. + +93. + +Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di +Milano; quello degli oratori è di lire 9000. + + + + +TITOLO XIII. + +_De' tribunali_. + + +94. + +Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il +loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono +in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei +tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione. + +95. + +Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel +solo caso di due sentenze discordanti. + +96. + +Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' +quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta +contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da +un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza +pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause +criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º +denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che +importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento +al libero di lui esercizio. + +97. + +In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti +soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o +rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce +e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il +loro giudizio è inappellabile. + +98. + +La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione +territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici. + +99. + +La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono +essere attivati, non però più lontana di dieci anni. + +100. + +Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza +del consiglio legislativo. + +101. + +Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause +mercantili. + +102. + +I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del +codice militare. + +103. + +I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai +collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i +conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che +vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e +d'appello. La legge regola la formazione di queste liste. + +104. + +I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze +relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde +il diritto di cittadinanza. + + + + +TITOLO XIV. + +_Della risponsabilità de' funzionarj pubblici_. + + +105. + +Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e +vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del +consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli +oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna +risponsabilità. + +106. + +Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette +funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi +cui appartengono. + +107. + +I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro +sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti +d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero +dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della +malversazione della sostanza pubblica. + +108. + +Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per +gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi +gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se +due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in +considerazione, viene rimessa alla censura. + +109. + +La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della +denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata +l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica +inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione. + +110. + +Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la +censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e +l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego. + +111. + +Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può +direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha +perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la +sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta. + +112. + +Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con +messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto +convenire nell'opinione della censura. + +113. + +I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del +giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il +messaggio del governo all'esame della censura prossima. + +114. + +La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i +fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando +crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di +revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo +110. + +115. + +I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di +revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro +funzioni. + + + + +TITOLO XV. + +_Disposizioni generali_. + + +116. + +La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella +che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni. + +117. + +È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio +privato del proprio culto. + +118. + +L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto +d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso +in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal +decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra +sufficienti indizj. + +119. + +La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli +all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la +legge stabilisce. + +120. + +Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, +di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di +pubblica istruzione elementare. + +121. + +Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di +perfezionare le scienze e le arti. + +122. + +Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e +delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque +membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' +suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente +rieleggibili. + +123. + +La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione +pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge. + +124. + +La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può +deliberare. + +125. + +Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi +formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge +determina le disposizioni relative a quelli dei comuni. + +126. + +L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode +dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere +turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo +reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal +tesoro pubblico. + +127. + +La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita +ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica +delle cattedrali. Questa rendita è intangibile. + +128. + +Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce +necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone +ai collegi che ne giudicano. + + + BONAPARTE. + MELZI. + MARESCALCHI. + + + Per copia conforme; + + _Il Consigliere Segretario di Stato_, + =Guicciardi=. + + + Certificato conforme; + _Il Consigliere Segretario di Stato_, + =A. Strigelli=. + + + + + + LA CONSULTA DI STATO + AI POPOLI + DEL REGNO D'ITALIA. + + +Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non +poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di +perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, +il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed +ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si +opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non +ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu +la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima +volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa. + +E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione, +sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, +e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più +rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le +permetteva pretendere il suo destino. + +Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, +onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni +contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa +di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; +e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, +la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta +ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi +efficaci. + +Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di +convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era +tempo omai ancora per noi d'imitarla. + +Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di +vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali +modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto +vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più +grande, quello, cioè, della nostra conservazione. + +Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti +all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il +risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a +Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri +tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne +incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi. + +Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere +luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di +prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la +nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità +e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non +potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta +ad essere testimonio. + +Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di +futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero +sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e +gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il +danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del +nostro territorio. + +Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, +e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da +loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di +voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che +senza fallo era di già formato da tutti i cuori. + +Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in +oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La +corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza +diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto +potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di +Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente +sul territorio della nostra repubblica. + +È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad +acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la +riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge +alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però +fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente +per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: +poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri +pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar +lungo tempo. + +Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne +limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date +costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del +nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e +civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto +esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla +legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma +consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è +fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne +ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non +sappia adempirlo? + +Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo +proclama, cioè: + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e le Costituzioni_, + =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, + _a tutti i presenti e futuri, salute_= + + +La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue: + + + _Estratto dei registri della consulta di stato + del giorno 17 marzo 1805_. + + +STATUTO COSTITUZIONALE. + + +La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e +deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805; + +Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa +costituzionale, + + _Decreta_: + + +Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=. + +2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e +per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, +escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto +d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino +dell'impero francese o del regno d'Italia. + +3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di +Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore +=Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli +maschi legittimi, sia naturale o adottivo. + +4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla +corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone +primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio +della repubblica italiana. + +5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della +consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà +alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di +quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi +ch'egli ha già date all'Italia. + + + _Segnato NAPOLEONE._ + + _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, + Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=_. + + +Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello +stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai +tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei +loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran +giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è +incaricato d'invigilare sulla esecuzione. + +Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro +regno. + + _Segnato NAPOLEONE._ + + _Per Sua Maestà l'Imperatore e Re, + Sott. =F. Marescalchi=_. + L. S. Parigi, il 19 marzo 1805. + + +Per copia conforme all'originale; + +_=F. Marescalchi=._ + + + + + +LA CONSULTA DI STATO + +_Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i +corpi costituiti della repubblica italiana_, + +Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono +d'unanime opinione, + +1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni +delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo +effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, +seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero +francese; + +2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia +dichiarato RE D'ITALIA; + +3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella +sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, +escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il +diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad +un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia; + +4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di +Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta +a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa +regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica +italiana; + +5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa +nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno +naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso +senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno +stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, +sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le +armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola +d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di +battaglia alle maggiori potenze d'Europa; + +6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle +corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si +saranno cangiate. + +7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la +natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= +pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita +la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al +regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua +religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la +libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni +nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai +nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche +dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato +colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu +la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due +le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria. + +8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del +regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può +essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il +tutto. + + + Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV. + + _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, + Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, + Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, + Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, + Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, + Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=_ + + +Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. +Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a +quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro +RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua +fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più +dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite +ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente +d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità. + +Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le +vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà +in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la +riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere +penetrate. + + Parigi, 19 marzo 1805. + + =_MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, + Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=_ + + Per copia conforme; + + L. S. + + _Il Ministro delle Relazioni estere residente + presso S. M. l'Imperatore e Re,_ + + _=F. Marescalchi=_ + + + + + +NAPOLEONE, + +_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + +IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA, + +_A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:_ + +=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue: + +_Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo +1805, in seduta a Saint Cloud._ + + + II STATUTO COSTITUZIONALE. + + +La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo, + + _DECRETA:_ + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Della reggenza_. + + +Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti. +Durante la minorità vi è un reggente del regno. + +2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere +nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza. + +3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che +abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della +corona. + +4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita +al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine +dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti. + +5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun +principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o +la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona. + +6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine +dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente +men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è +entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità +del re. + +7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re +minore, tutte le attribuzioni della dignità reale. + +Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue +nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non +sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la +conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità. + +8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua +amministrazione. + +9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re +minore. + +10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, +al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità. + +In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal +re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande +ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto +stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti. + +Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente +nè i suoi discendenti. + +11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe +per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in +presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal +segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla +consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' +suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato. + +Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che +d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a +volontà. + +Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non +sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo +archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto. + + + + +TITOLO II. + +_Dei grandi ufficiali del regno_. + + +12. I grandi ufficiali del regno sono, + +_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cioè: + + Il cancelliere guardasigilli della corona; + Il grand'elemosiniere; + Il gran maggiordomo maggiore; + Il gran ciambellano; + Il grande scudiere. + +_In secondo luogo_. I ministri. + +I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio +delle loro funzioni. + +_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e +di Ferrara. + +_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i +generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di +quattro. + +Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810. + +Il primo de' capitani della guardia del re. + +L'ispettore generale dell'artiglieria. + +L'ispettore generale del genio. + +_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal +re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e +siano inoltre più distinti pel loro merito. + +13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione +del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della +corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re +sono tenuti di conformarvisi. + +14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione +che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere +conferite che a' sudditi del regno d'Italia. + +15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i +principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del +consiglio di stato. + +Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di +chiamarveli. + +Essi sono membri del consiglio privato. + +16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, +cioè: + +La prima, posta fra la Sesia e l'Adda; + +La seconda, fra l'Adda e l'Adige; + +La terza, sulla sponda destra del Po; + +La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, +vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della +corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. +Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico. + +I grandi ufficiali della corona godono in oltre, + + 1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro + funzioni nel palazzo; + + 2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore. + +17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa +si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue +funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative. + + + + +TITOLO III. + +_Dei giuramenti_. + + +18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla +sua maggiorità, accompagnato + +Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli +evangeli, ed in presenza + + Del senato, + Del consiglio di stato, + Del corpo legislativo, + Dei tre presidenti dei collegi, + Degli arcivescovi e dei vescovi, + Del tribunale di cassazione, + Della contabilità nazionale, + Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello; + +Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del +giuramento. + +19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini: + +»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far +rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare +l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, +l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere +alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di +governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della +gloria del popolo italiano.» + +20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, +accompagnato + +Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli +evangeli; ed in presenza + + Del senato, + Del consiglio di stato, + Del presidente del corpo legislativo, + Del presidente del tribunale di cassazione. + +Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del +giuramento. + +21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini: + +»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le +costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere +in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della +nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, +al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato +l'esercizio.» + +22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del +senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi +elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini: + +»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.» + +I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati +dell'armata prestano lo stesso giuramento. + + + _Segnato NAPOLEONE._ + + _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, + Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.= + + +Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello +stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai +tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei +loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran +giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è +incaricato di sorvegliare all'esecuzione. + +Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro +regno. + + _NAPOLEONE._ + + _Per S. M. l'Imperatore e Re,_ + + L. S. _=F. Marescalchi=_. + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=: + + La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta, + e Noi ordiniamo quanto segue: + + _Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione + straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805_. + + + + +III STATUTO COSTITUZIONALE. + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Dei beni della Corona_. + + +Art. 1. Le proprietà della corona sono: + + 1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=; + + 2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze; + + 3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro + ducale di Modena; + + 4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato + in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto + destinati colle convenienti dipendenze; + + 5.º I boschi di Ticino. + +È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni +nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e +di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e +dei boschi di Ticino. + +2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a +ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro +verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni +di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese. + +3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per +una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di +Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto +cesserà di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra. + +Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, +nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi +membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare. + +4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente +saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle +stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia. + +5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla +lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso +ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo +assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona. + + + + +TITOLO II. + +_Del Vicerè._ + + +6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva +la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè. + +7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed +estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè. + +8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta +nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della +corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito +come segue: + +«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di +cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò +l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami +a chi sarà da esso lui delegato.» + +9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia. + +10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo +eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono +presso S. M. l'imperatore e re. + + + + +TITOLO III. + +_De' Collegi_. + + +11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano +separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica +il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del +corpo legislativo. + +12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono +nominati dal re. + +13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso +dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio +dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re. + +14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti +seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto +al banco. + +15. Il Presidente è nominato dal re. + +16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli +generali di dipartimento, e pei giudici di pace. + +Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze +vacanti. + +Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche. + + + + +TITOLO IV. + +_Del Consiglio di Stato_. + + +17. Il consiglio di stato è composto, + + I. Del consiglio de' consultori, + + II. Del consiglio legislativo, + + III. Del consiglio degli uditori. + +18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re. + + +§. I. + +_Del Consiglio dei consultori_. + + +19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di +stato consultori. + +I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta. + +20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che +gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re, + + I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più + articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da + farsi ai detti statuti; + + II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno + presentati prima della loro pubblicazione. + +21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del +secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi +ufficiali della corona. + +22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto +costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un +reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, +si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel +detto articolo. + +23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri +nominato dal re. + + +§. II. + +_Del Consiglio legislativo_. + + +24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato +al più. + +25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di +S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce, + + I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto; + + II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, + spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti. + +26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene +maggiori di quelle della giustizia correzionale. + +27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri +nominato dal re. + + +§. III. + +_Del Consiglio degli Uditori_. + + +28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di +stato. + +29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di +S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce, + + I. Di tutti gli affari contenziosi; + + II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione + d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello + stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della + competenza dei tribunali ordinarj; + + III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati + dell'amministrazione pubblica; + + IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura; + + V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di + officine sui fiumi e canali navigabili; + + VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali + ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti + del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, + permute, transazioni e sovrimposte locali; + + VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di + giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati + civili. + +30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri +nominato dal re. + +31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le +appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono +accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del +consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le +loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente. + + +§. IV. + +_Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine +del lavoro_. + + +32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario +ed in servizio straordinario. + +Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. +il re ogni sei mesi. + +33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si +dividono in tre sezioni, cioè: + + Sezione di legislazione e del culto. + Sezione dell'interno e delle finanze. + Sezione di guerra e di marina. + +34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari +rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della +sezione ne fa il rapporto. + +Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio +degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto +di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli +oggetti che loro saranno stati rimessi. + +Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al +re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al +consiglio di stato. + +35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da +un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore +delegato a quest'effetto da S. M. + +36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva. + +37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di +pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario +debbono essere presenti. + +Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno +diciotto membri presenti. + +38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha +dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni +del servizio. + + +§. V. + +_Disposizioni generali_. + + +39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del +consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli +uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' +consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo. + +40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in +6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in +15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. +lire. + +41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a +vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o +per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, +conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i +loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che +importano perdita dei diritti di cittadinanza. + +42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante +l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai +consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a +misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro +rispettivo dipartimento. + +43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio +di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche +dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od +all'estero. + + + + +TITOLO V. + +_Del Corpo legislativo_. + + +44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo. + +45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono +rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo +seno, e che gliene fa rapporto. + +46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono +nominati dal re per due anni. + +47. Sono di competenza del corpo legislativo + + 1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato; + + 2.º La coscrizione militare; + + 3.º L'alienazione de' beni nazionali; + + 4.º Il sistema monetario; + + 5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni + pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove + tariffe per le imposte esistenti; + + 6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia + d'alto criminale, sia commerciale. + +Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione. + +48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila +lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le +riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei +di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno +dei di lui membri. + +Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori +conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato +segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego. + +Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei +questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei +questori a 10m. lire per ciascheduno. + +49. Il re può disciorre il corpo legislativo. + +Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i +collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni. + + + + +TITOLO VI. + +_Dell'Ordine giudiziario_. + + +50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita. + +51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono +composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di +voti. + +52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno +ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari. + +53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono +pubbliche. + +I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati +nell'udienza. + +54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che +il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte +dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran +giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla +discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia +sopra il senso che si deve dare ai termini della legge. + +55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia. + +56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge +a datare dal primo gennajo prossimo. + +A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei +giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana. + +Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo +novembre prossimo al più tardi. + +Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano +e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei +tribunali, ed aver forza di legge. + +57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di +cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri +tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una +legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel +codice. + + + + +TITOLO VII. + +_Del Diritto di far grazia_. + + +58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere +inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, +di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale +militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del +primo tribunale del regno. + + + + +TITOLO VIII. + +_Dell'ordine della corona di ferro_. + + +§. 1. + +_Creazione ed organizzazione_. + + +59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna +ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle +armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle +lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione +di _Ordine della corona di ferro_. + +60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento +commendatori, e venti dignitarj. + +61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine. + +Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di +fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui +essi non godranno che dopo lui. + +62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque +di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli +ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle +battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del +regno. + + +§. II. + +_Decorazioni_. + + +63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona +lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: _Dio me +l'ha data, guai a chi la toccherà_. + +Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con +istrisce verdi all'orlo. + +64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro. + +I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera. + +I dignitarj la porteranno pendente al collo. + + +§. III. + +_Nomina, ricevimento e giuramento_. + + +65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine. + +66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i +commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i +membri dell'ordine saranno nominati cavalieri. + +67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze +vacanti. + +68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il +giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di +Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti +approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si +parlerà in seguito. + +69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e +sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale +che verrà regolato. + +70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti +nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia +dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli +ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze +che hanno preceduto la sua fondazione. + +71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io +giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità +del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.» + +72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case +straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine +saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato +dall'articolo 62. + +§. IV. + +_Dotazione ed Amministrazione_. + +73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire +di Milano sul Monte Napoleone. + +74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè: + + Pei cavalieri, di lir. 300 + Pei commendatori, di » 700 + Pei dignitarj, di » 3,000 + +75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di +100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà +a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le +pensioni saranno a vita. + +76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione +dell'ordine. + +Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere +dell'ordine. + +Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie. + +Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie. + + + + +TITOLO ULTIMO. + +_Disposizioni generali_. + + +77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie +agli statuti costituzionali, sono confermate. + + + _=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, + Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi= + Consultori._ + + _=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao + Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della + censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina + Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba + Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo, + Vertova Giambattista, Conti Francesco, + Piazzoni Giambattista, Castiglioni + Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo, + Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna + Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi, + Bazzetta= Membri della censura._ + + +Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello +stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai +tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei +loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro +segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato +d'invigilare sulla esecuzione. + + +Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del +nostro regno, + + _NAPOLEONE._ + + _Visto da Noi Cancelliere + Guardasigilli della Corona, + MELZI._ + + + L. S. + + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Consigliere Segret. di Stato, + L. VACCARI._ + + + + + + NAPOLEONE, + _Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni_, + =imperatore de' francesi e re d'italia:= + + +QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE. + + +Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del +17 marzo 1805, + +Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: + +Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del +nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è +adottato nostro figlio. + +2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e +discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe +Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di +maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in +perpetuo le femmine e la loro discendenza. + +3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e +naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del +principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al +parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che +allora regnerà in Francia. + +4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi +alla nostra adozione. + +5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non +potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè +i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di +cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni +dell'impero. + +6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello +stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno +d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali +ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro +registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di +stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla +esecuzione. + +Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 +febbrajo 1806. + + _NAPOLEONE_. + + Per l'Imperatore e Re, + L. S. + _Il Ministro Segretario di Stato_, + + A. ALDINI. + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= + E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, + + _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_: + + +QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE. + + +Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio +di stato, e assume il nome di senato consulente. + +II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle +leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà +civile. + +III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni +dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla +formata dai collegi elettorali. + +IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti +speciali. + +V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello +stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno +d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali +ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro +registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di +stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare +sull'esecuzione. + +Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807. + + + NAPOLEONE. + + _Visto da Noi Cancelliere + Guardasigilli della Corona, + MELZI D'ERIL._ + + L. S. + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segretario di Stato, + A. ALDINI_. + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= + E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, + + _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_: + + +SESTO STATUTO COSTITUZIONALE. + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Organizzazione del Senato_ + + +Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto +costituzionale è composto, + + 1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità; + + 2.º Dei grandi ufficiali della corona; + + 3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli + arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del + regno; + + 4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione + di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione + del regno. + +Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra +liste dei tre collegi elettorali. + +2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta +due candidati di ogni dipartimento. + +Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno. + +Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti +vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai +quali la vacanza si è verificata. + +3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il +bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente +la dotazione del senato. + +4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente +presedere da qualche grande ufficiale della corona. + +Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un +anno. + +5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su +la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore +ufficiale del senato per affari interni del suo corpo. + +6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie +fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del +risultato delle deliberazioni del senato. + +7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per +sei anni sopra una lista tripla del senato. + +8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del +sigillo del senato. + +Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese. + +I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia +interna ed esterna del loro corpo. + + + + +TITOLO II. + +_Attribuzioni_. + + +9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel +senato. + +10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e +discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo. + +11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla +pluralità di due terzi di voti. + +12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per +istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle +imposte attuali. + +13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare +al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che +gliene vien fatta. + +14. Sono registrati dal senato, + + 1.º Gli statuti costituzionali, + + 2.º Le leggi, + + 3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per + maggior lustro della corona, + + 4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia + benemerita dello stato. + +15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia, + + 1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali, + + 2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione + ecclesiastica, + + 3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di + prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio. + +16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i +trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di +guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche +parte del territorio, e i conti de' ministri. + +17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di +una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a +fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione. + +18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà +individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile. + +19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte +reale che risiede nel palazzo del senato. + +20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli +affari di grazia. + + + + +TITOLO III. + +_Dotazione_. + + +21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra è posto a +disposizione del senato per la sua residenza. + +Sono affetti alla dotazione del senato, + + 1.º Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato, + + 2.º Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione. + +22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate, + + 1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del + palazzo senatorio, + + 2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato, + + 3.º Nel trattamento de' senatori. + +23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo +1808. + +Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina. + +Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato. + +24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione +preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui +viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente +regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure +fissate le pensioni alle vedove de' senatori. + +25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il +tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori. + +I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di +trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici. + + + + +TITOLO IV. + +_Disposizioni speciali_. + + +26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti. + +27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per +cui perdesi il diritto di cittadinanza. + +28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o +di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica +amministrazione. + +29. Le sessioni del senato sono segrete. + +Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi +membri. + +30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato +il caso di cui all'art. 11. + +31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel +senato. + +Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello +stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno +d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali +ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro +registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di +stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare +sull'esecuzione. + + +Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo +1808. + + NAPOLEONE. + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segret. di Stato, + A. Aldini_. + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= + E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, + + +A tutti quelli che vedranno le presenti salute: + +Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II +del sesto statuto costituzionale, + +_Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:_ + + +SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE. + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Dei Titoli_. + + +Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei +collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno +trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano +istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in +fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili. + +2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte. + +3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il +titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un +maggiorasco della rendita di lire 30,000. + +Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro +discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in +maschio, e per ordine di primogenitura. + +4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio +primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i +titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui +appresso. + +5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di +qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi +porteranno durante la loro vita il titolo di conte. + +6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, +legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di +primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli +arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, +presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di +ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni +infrascritte. + +7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di +determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della +natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' +maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del +titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le +persone ove questo titolo si fisserà. + +3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del +loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in +favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale +sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate +qui sotto. + +9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il +primo presidente e il procurator generale della nostra corte di +cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre +corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: +Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, +Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, +Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante +la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi +elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i +primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno +dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute +le loro funzioni con nostra soddisfazione. + +10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il +titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e +trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno +istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi +stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili. + +11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli +che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non +saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui +terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo +passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà. + +12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona +di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro +discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in +maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al +cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e +giustificando una rendita netta di tre mila lire. + +13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo +convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad +altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi +allo stato. + +14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' +titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se +non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione, + +15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e +qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali +dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in +caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in +vigore. + + + + +TITOLO II. + +_De' maggioraschi_. + + + + +=Capitolo primo.= + +_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a +trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._ + + +_=Sezione I=._ + +_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per +l'istituzione_. + + +16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni +immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da +restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone. + +17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella +formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella +forma regolata dagli articoli seguenti. + +18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che +farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le +traslazioni delle rendite. + +19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere +inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con +dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra +un libro particolare. + +20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un +bollo che le annunzierà affette a maggiorasco. + +21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul +monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo +che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo +stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di +lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili. + + +_=Sezione II=._ + +_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire +il loro titolo._ + + +22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di +barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare +della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un +maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere +guardasigilli. + +23. La petizione sarà motivata ed annunzierà, + + I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente + capace d'istituire un maggiorasco; + + II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta; + + III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del + maggiorasco; + + IV. Il prodotto di questi beni; + + V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni + non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio; + + VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e + le femmine. + +24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato, + + I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni; + + II. Dall'estratto de' registri della imposizione. + +In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo +delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di +pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono +situati e comprovanti la pubblica fama. + +Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione. + +25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un +registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e +farà rilasciare al petente un bollettino di registro. + +26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un +consiglio nominato da noi e composto come segue: + + Tre senatori, + Due consiglieri di stato, + Un procurator generale, + Un segretario generale. + +Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_. + +27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne +sarà il depositario. + +28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il +rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti +uniti. + +29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro +cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove +informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto +corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari. + +30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli +darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco. + +31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo +la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono +situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili +durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè +ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del +codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la +proprietà o il prodotto. + +32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione +sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà +obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o +trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti +quindici giorni. + +33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare +la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e +convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni +dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle +leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di +rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente. + +34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere +guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto +parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed +autorizzante l'istituzione del maggiorasco. + +35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano +le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, +i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno +presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere +del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al +petente dal segretario generale. + +36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il +procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove +sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà +cancellata ogni trascrizione. + +37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi +documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una +spedizione del decreto. + + +_=Sezione III.=_ + +_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._ + + +38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le +lettere-patenti. + +39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa +dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte +d'un'annata delle rendite del maggiorasco. + +40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro; +l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo. + +41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del +nostro gran sigillo. + +42. Esse indicheranno, + + I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata; + + II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco; + + III. I beni che ne formano la dotazione; + + IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante. + +43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un +registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato +agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta +menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo. + +44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si +porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle +trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit. +II del sesto statuto costituzionale. + +45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator +generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero +pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale +di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono +situati i beni affetti al maggiorasco. + +46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà +menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza +e della trascrizione sui registri. + +47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino +delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche +ove i beni sono situati. + +48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico +dell'impetrante. + + + + +=Capitolo II.= + +_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, +sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la +trasmissione del titolo._ + + +_=Sezione I. =_ + +_Maggioraschi di proprio moto._ + + +49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione +del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al +maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il +quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro +il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, +pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44. + +50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in +parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo +la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella +sezione II del capitolo II del presente titolo. + + +_=Sezione II. =_ + +_Maggioraschi sopra domanda._ + + +51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella +loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del +sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una +petizione a questo oggetto. + +52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei +servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni +prescritte dall'articolo 23. + +53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in +considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro +cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del +sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, +27 e 28. + +54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del +procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i +mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e +vita onorevole del petente e della sua famiglia. + +55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se +vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del +maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre. + +56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere +ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della +detta consegna nei registri. + +57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli +farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle +condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle +lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento. + +58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il +registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, +sezione III del titolo II. + + + + +=Capitolo III.= + +_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._ + + +=Sezione I.= + +_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._ + + +59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, +sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto +luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale +o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura. + +60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà +adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice +Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto +ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò +non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a +questo effetto. + +Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà +davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo +riguardo i nostri ordini. + +61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno +diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_, +e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un +maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento: + + _Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle + costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono, + leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi + sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della + patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà + all'armata._ + +62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che +saranno chiamati a ricevere un maggiorasco. + +63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e +ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i +cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi +avremo delegati a quest'oggetto. + + +_=Sezione II=._ + +_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni +che li compongono._ + + +64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono +essere nè ipotecati nè sequestrati. + +Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della +loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il +compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco. + +65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi +beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od +ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi +qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto. + +66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di +stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale +relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad +istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del +sigillo de' titoli. + +67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo +65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici +di pronunziarne la validità. + +68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di +destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i +danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente +le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito +dall'articolo 20. + +69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna +ipoteca legale nè giudiziaria. + +70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata +anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, +e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini +del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni +del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o +rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati +stralciati per effetto della detta ipoteca. + +71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che +lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59. + +72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità +mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il +maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza +mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa +sul reddito de' beni affetti al maggiorasco. + +73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è +estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora: +in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta, + + I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale + a quello che dato le avrebbe la pensione; + + II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione. + +74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto, + + I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali; + + II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia; + + III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente; + + IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. + 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il + titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del + prodotto dei beni, duranti i due primi anni; + + V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della + natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice + Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre + defunti del titolare attuale. + +Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza +d'un'annata del reddito. + +75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel +caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati. + +76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati, +indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 +dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo +caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che +sono a carico degli usufruttuarj. + +Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non +per la concorrenza della metà del reddito. + +77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle +riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il +maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra +autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in +consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del +consiglio del sigillo de' titoli. + + + + +=Capitolo IV.= + +_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle +forme di quest'alienazione, e del reimpiego._ + + +_=Sezione I. =_ + +_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._ + + +78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, +ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare +in tutto o in parte i beni che la compongono. + +79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro +domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24, +al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per +farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli. + +80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli +articoli 28 e 29. + +Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci +presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un +progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il +cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed +ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa +d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego. + +81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto. + +82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a +percepire i redditi del maggiorasco. + +83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il +progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi. + +84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà, +sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà +presentato dal cancelliere guardasigilli. + +85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite +delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte, +com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II. + +Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione, +rientreranno nel commercio. + +86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo +in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei +titoli, o di un suo delegato. + +87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state +osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti +della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto. + +88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il +quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme +stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle +vertenze contenziose d'amministrazione. + +Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene. + +89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del +prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e +senza che vi sia bisogno di sentenza. + +Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini +convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà +l'interesse al titolare. + + +_=Sezione II. =_ + +_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._ + + +90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei +mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli +articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi. + +Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti. + +91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili +reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli, + + I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare; + + II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore; + + III.º Le carte che ne giustificano il prodotto; + + IV.º Le condizioni del contratto. + +92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà +il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, +per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione. + +93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare +l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al +titolare per trovare un reimpiego. + +Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di +patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e +trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II. + +94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione +che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi +nel commercio. + +95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto +susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte +Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto +l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione +della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I +del capitolo I, titolo II. + +96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del +sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla +rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà +eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette +rendite, corrente al momento del loro acquisto. + +97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non +conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun +privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà. + +In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e +criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto +non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni +personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella +stessa proporzione degli altri cittadini. + +98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà +fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo +resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi +nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi. +Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del +titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi +generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali, +senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di +legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la +dotazione. + +99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in +parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso +d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il +caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che +avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro +procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri +procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i +tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno +l'esecuzione. + +Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello +stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno +d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali +ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro +registri, le osservino e le facciano osservare. + + +Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre +1808. + + NAPOLEONE. + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segretario di Stato,_ =A. Aldini.= + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= + E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, + + +Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro +regno d'Italia, + +Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._ + + +Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in +virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel +reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da +esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia +dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine +col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione. + +Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del +sigillo de' titoli è chiamato a deliberare. + +2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di +cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio +del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al +titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di +fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto, +in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle +autorità locali per questi medesimi oggetti. + +3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia +in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di +costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà +assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi +rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere +guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare +una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la +facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che +ci sarà piaciuto d'imporre. + +4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto +addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di +cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro +domanda il progetto delle patenti. + +5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il +segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal +cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà +personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze +necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e +nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul +registro del conservatore delle ipoteche. + +6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi +che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro +procurator generale copia certificata con menzione che sono state +pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento +delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese +dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo +commettente. + +7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli +atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco. + +8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e +memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella +forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente +agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori. + +9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli +presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono +essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e +rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere +guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie +fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla +comunicazione. + + + + +TITOLO II. + +_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._ + + +10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto +sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro +che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche +il salario del conservatore. + +11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere +registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno +rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto +di registro. + +Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello, + + Pei maggioraschi-ducati lire 72. + Pei maggioraschi-contee » 48. + Pei maggioraschi-baronie » 24. + +Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la +cancelleria. + +Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà +del diritto suddetto. + +Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche +si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria +dei tribunali di prima istanza pel registro. + +12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione +de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui +l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui +dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta +bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai +registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del +conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al +pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria. + +13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle +condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un +maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta +bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira. + +14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un +maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si +percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. +Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato +e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro +la successione del titolare defunto. + +15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, +per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto +che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi. + +Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre +1808. + + NAPOLEONE. + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segret. di Stato,_ + =A. Aldini.= + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_ + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= + E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, + + Visto il sesto statuto costituzionale, + Abbiamo decretato e decretiamo: + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Comunicazioni del governo al senato._ + + +Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa +diretta al presidente o con decreto. + +2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere +il senato, riceve la sua missione con un decreto reale. + +3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno +dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande +ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti. + +4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono +presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i +motivi. + +5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale. + +6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni +attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un +progetto di senatoconsulto. + +7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di +senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio. + +8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i +voti della nazione sono portate al re da una deputazione. + + + + +TITOLO II. + +_Deliberazioni del senato._ + + +9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente +decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri +nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno +fissato dal re per la discussione. + +Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno. + +10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può +chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza +cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e +l'oggetto. + +Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, +il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser +fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto +non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente. + +11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della +metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto. + +12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da +uno dei membri della commissione. + +13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, +menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, +terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato +consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_ +_pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un +nuovo esame del progetto._ + +14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della +commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione _pensa che +non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_, +ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul +progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._ + +15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di +esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono +prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui +fossero richiesti. + +Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in +deliberazione il progetto. + +16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto +costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non +versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare +al re. + +17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini +dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio +segreto, si osserverà il seguente metodo: + +Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a +misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una +palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è +destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti +dalla diversità del colore, e dinotanti il _sì_ ed il _no_. Terminato +l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti +ritrovati nell'una e nell'altra parte. + +18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il +presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se +non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente +dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del +progetto._ + +19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio +segreto, la votazione si farà alzando le mani. + +20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con +un messaggio. + +21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti +proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli +11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue: + + (_Il nome del re_) + + »Vista la deliberazione del senato in + data del.......................... sul + progetto di (statuto o legge) statogli + presentato l......................... e + discusso in conformità degli articoli 10 e + (11 o 12) del sesto statuto costituzionale, + + »Abbiamo decretato e decretiamo: + ............................. + ............................. + + »Comandiamo e ordiniamo che....... + presente............... (statuto o legge), + munito dei sigilli dello stato, sia registrato + dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino + delle leggi.» + +Se trattasi di statuti, si aggiungerà: + + »Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali + del nostro regno e diretto ai tribunali ed + alle autorità amministrative, perchè lo + trascrivano nei loro registri, l'osservino + e facciano osservare; e il segretario di + stato del nostro regno è incaricato d'invigilare + sull'esecuzione.» + +22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare +la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il +senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui +è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e +depositato ne' suoi archivj. + +23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto, +se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il +presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e +depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a +presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al +re con messaggio. + +24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura +di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue: + + (_Il nome del re_) + + »Visto il progetto di legge stato comunicato + al senato l...... in conformità + degli articoli 10 e 13 del sesto statuto + costituzionale, + + »Abbiamo decretato e decretiamo: + ...................... + ...................... + + »Comandiamo ed ordiniamo che la presente + legge, munita del sigillo dello stato, + sia registrata dal senato, pubblicata ed + inserita nel bollettino delle leggi.» + +25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la +registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto. + +26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad +una commissione speciale composta di sette membri. + +Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a +presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e +voti della nazione. + +La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come +all'articolo 19. + +27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il +presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno +depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene +incaricata di estendere l'indirizzo al re. + +28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli +precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al +presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere +relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 +dello statuto. + + + + +TITOLO III. + +_Ufficiali del senato._ + + +29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal +senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti +ai senatori che ne hanno bisogno. + +30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome +dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i +suoi ordini e con sua procura. + +31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che +compongono la dotazione del senato. + +32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il +cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè +transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per +ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa +commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da +prendersi. + +33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo +di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione. + +34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e +suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue +attribuzioni. + +35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il +regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del +senato. + +36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero +d'impiegati. + +37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del +senato. + +38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il +necessario numero di guardie per la polizia del palazzo. + +39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre. + +40. Il segretario archivista è nominato dal re, sopra lista dupla del +senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla +proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente +dipendono. + + + + +TITOLO IV. + +_Gran consiglio d'amministrazione_. + + +41. Il gran consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri +nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in +esercizio. + +42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta +all'anno. + + + + +TITOLO V. + +_Commissione della libertà individuale_. + + +43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque +membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni +quattro mesi. + +44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende +cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza, +quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel +termine di dieci giorni. + +45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni +dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo +dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla +commissione della libertà individuale. + +46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là +dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato, +invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona +detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj. + +47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese, +la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali +ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene +convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti +presunzioni che N....... sia detenuto arbitrariamente. + +Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re. + + + + +TITOLO VI. + +_Disposizioni generali_. + + +48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal +presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione +senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa +commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale +del senato per affari interni del corpo. + +La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne +previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e +gli rende in seguito conto della deliberazione. + +49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a +quello per cui è convocato. + +50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi +hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un +posto distinto. + +51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione +dell'_alta corte reale_. + +52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato, +pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di +stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare +sull'esecuzione. + +Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre +1809. + + NAPOLEONE. + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segret. di Stato,_ + =A. Aldini.= + + + + + +NAPOLEONE, + +_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_ + +=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA +CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, + +Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul +progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese e discusso +in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale, + +_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:_ + + + + +OTTAVO STATUTO. + +_Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo +1810._ + +Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto +dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale, + +Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli +oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata +nella seduta del 22 febbrajo 1810; + +Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto +dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue: + + + + +TITOLO PRIMO. + +_Della dotazione della corona._ + + + +=Sezione prima.= + + +Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, +parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo +statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5 +ottobre 1807, e 19 settembre 1808. + +2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso +al senato e annesso alla minuta del presente statuto. + +3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri +monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della +dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al +senato per essere annesso alla minuta del presente statuto. + +4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente +parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma +di 5,000,000. + +I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra +vivi, le suppellettili della corona. + + +=Sezione II.= + +_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_. + + +5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e +imprescrittibili. + +6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e +d'ipoteche. + +7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non +può aver luogo che in vista di un senatoconsulto. + + +=Sezione III.= + +_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._ + + +8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il +quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale +vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le +sentenze. + +9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della +corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle +locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 +e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione +enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in +consiglio di stato. + +10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato +conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato. + + +=Sezione IV.= + +_Dei carichi della dotazione della corona._ + + +11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti +i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche +imposte. + +12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re +defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato. + +13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere +pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza +di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re. + +14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio +della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul +trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere +alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la +risponsabilità dell'intendente generale. + + + + +TITOLO II. + +_Del demanio straordinario._ + + +15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili +che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in +virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti. + +16. Il re dispone del demanio straordinario, . + + 1.º per sovvenire alle spese delle armate; + 2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari + resi allo stato; + 3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare + le arti ed accrescere lo splendore del regno. + +17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti +i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche +imposte, come i beni dei particolari. + +18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio +straordinario. + +19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte +le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro +il medesimo ne sono pronunziate le sentenze. + +20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una +commissione del consiglio di stato. + +21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per +decreto o per decisione. + +22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in +favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza +quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti. + +23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo +stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà +fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in +favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di +reversione dei beni dati dal re. + +24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio +straordinario è irrevocabile. + + + + +TITOLO III. + +_Del demanio privato del re._ + + +25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da +successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto +civile. + +26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale +ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono +dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re. + +27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni, +fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato. + +28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte +le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari. + +29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi +depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si +fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato. + +30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia +per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni +proibitive del codice Napoleone. + +31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte +con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale. + +32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come +all'art. 22. + +33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà +lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le +formalità prescritte dalle leggi. + +34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone +dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere +guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme +determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo +1806. + +35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto +tra vivi del suo demanio privato. + +36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima +volontà sino alla somma di due milioni. + +37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del +suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue. + +38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in +tutti i beni del demanio privato. + +39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi +divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano +immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di +cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò +indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il +soprappiù apparterrà al primogenito. + +40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i +principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette +principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di +rendita. + +Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re +defunto, ed erediterà come all'articolo 39. + +41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero +sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di +vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro +discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità. + +42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re +non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di +pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che +per istatuto. + +43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re +avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col +demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali. + +44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui +il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione +di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese. + +45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del +valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista +famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di +diritto alla suppellettile della corona. + +46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano +al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro +provengono. + +47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e +disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante +qualunque disposizione contraria delle leggi civili. + + + + +TITOLO IV. + +_Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani._ + + +=Sezione prima.= + +_Disposizioni generali._ + + +48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo +del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio +del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe +secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato +la qualità di erede presuntivo della corona. + +49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti +del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai +discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato +verun appannaggio al loro padre od avo. + +50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. +Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V. + +51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di +beni stabili situati nel territorio del regno. + +52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono +di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso +d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto. + +53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono +coi beni formanti il loro appannaggio. + +54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari +patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole +del diritto civile. + + +=Sezione II.= + +_Della trasmissione degli appannaggi._ + + +55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito +eredita l'appannaggio. + +56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio +ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o +privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato. + +57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che +allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano +giunti all'anno diciottesimo. + +58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea +appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo +sino alla totale estinzione della discendenza mascolina. + +59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, +chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche +contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei +termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e +gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni +dell'articolo 9. + +60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o +sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di +famiglia. + + +=Sezione III.= + +_Della concessione degli appannaggi._ + + +61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio +privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del +senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di +un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo +l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli. + +62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la +proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere +riputato rinunzia. + +63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per +parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che +il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza +una espressa rinunzia. + +64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la +proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re +successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente. + + +=Sezione IV.= + +_Della fissazione degli appannaggi._ + + +65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata +dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione. + + +=Sezione V.= + +_Dei carichi che sopportano gli appannaggisti._ + + +66. La rendita degli appannaggi è affetta, + + 1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali + e legittimi dell'appannaggista; + + 2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento; + + 3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove. + +Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita. + +67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto +l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti +attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al +conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della +famiglia reale. + +Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, +o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto. + +68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, +liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, +all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia +l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo +antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del +reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio +di famiglia. + + +=Sezione VI.= + +_Della conservazione dell'appannaggio._ + + +69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le +disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10. + +70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. +Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla. + +71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. +Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del +gran giudice, ministro della giustizia. + + +=Sezione VII.= + +_Dell'estinzione degli appannaggi._ + + +72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della +discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili +di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista +attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali +dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la +sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la +permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo +di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al +principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe +appannaggiato e dei suoi figli. + +73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la +vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere +spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, +situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono. + +74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella +famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del +re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal +consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul +demanio privato. + +75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono +esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono +il suo demanio privato o il demanio straordinario. + +76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro +mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, +sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del +presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono +affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i +diritti di prima ed assoluta proprietà. + +77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a +stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione +cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al +demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro. + + + + +TITOLO V. + +_Della dotazione delle principesse._ + + +78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei +principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il +loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re +sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel +caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un +senatoconsulto. + +79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote +non può essere costituita che in danaro. + +80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata +da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re. + +81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non +maritate, avranno diritto ad un'annua pensione. + +82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto +all'art. 61, sez. III, tit. IV. + +83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re. + + + _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_ + + _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._ + _Firmat._ =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj._ + + + Veduto e sigillato, + + _Pel Cancelliere del Senato assente, + Firmat_. =Mengotti.= + + +Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli +dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel +bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali +del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità +amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e +facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno è +incaricato d'invigilare sull'esecuzione. + +Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo +1810. + + + NAPOLEONE. + + _Visto da Noi Cancelliere + Guardasigilli della Corona, + =Il Duca di LODI.=_ + + Per l'Imperatore e Re, + L. S. _Il Ministro Segretario di Stato,_ + _A. ALDINI._ + + + + + + NAPOLEONE, + + _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_ + + =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= + PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO + E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, + +Vista la deliberazione del senato, in data del dì 2 marzo 1810, sul +progetto di statuto statogli presentato il dì 27 febbrajo e discusso +in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale, + +_Abbiamo decretato e decretiamo:_ + + + + +NONO STATUTO. + +_Estratto dei registri del senato consulente del giorno 2 marzo 1810._ + + +Il senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29 +del sesto statuto costituzionale, + +Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli +oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale +nominata nella seduta del 27 febbrajo prossimo passato; + +Essendo stata deliberata l'adozione col numero dei voti prescritto +dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue: + +Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro +amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, +quanti in ragione del cinque per cento diano una annua rendita di un +milione di lire italiane. + +Apparterrà pure all'appannaggio la _Villa Bonaparte._ + +2. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno +interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in +tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV +dello statuto del 26 febbrajo p. p. + +3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re. + + _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_ + _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._ + _Firmat_. =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj_. + + Veduto e sigillato, + _Pel Cancelliere del Senato assente, + Firmat_. =Mengotti.= + + +Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli +dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel +bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali +del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità +amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e +facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è +incaricato d'invigilare sull'esecuzione. + +Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo +1810. + + + NAPOLEONE. + + + _Visto da Noi Cancelliere + Guardasigilli della Corona_ + _=Il Duca di LODI.=_ + + L. S. + + Per l'Imperatore e Re, + _Il Ministro Segretario di Stato, + A. ALDINI._ + + + + + +NOTA DEL TRASCRITTORE. + +Abbiamo indicato il _corsivo_ e il =Maiuscoletto=. + +I seguenti refusi sono stati corretti: + + Essi sono, a tititolo della loro carica, + decreta, e Noi ordinianiamo quanto segue: + 1.º De' principi della famiglia reale, i i quali + 18. E creata nel seno del senato una commissione + 96. Una dopla di questa dichiarazione sarà deposta + + + + + + +End of the Project Gutenberg EBook of Costituzione della Repubblica Italiana +e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous + +*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *** + +***** This file should be named 22025-8.txt or 22025-8.zip ***** +This and all associated files of various formats will be found in: + https://www.gutenberg.org/2/2/0/2/22025/ + +Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the +Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net +(Images generously made available by the Biblioteca Digitale +dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano) + + +Updated editions will replace the previous one--the old editions +will be renamed. + +Creating the works from public domain print editions means that no +one owns a United States copyright in these works, so the Foundation +(and you!) can copy and distribute it in the United States without +permission and without paying copyright royalties. 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