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+The Project Gutenberg EBook of Costituzione della Repubblica Italiana e
+Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous
+
+This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
+almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
+re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
+with this eBook or online at www.gutenberg.org
+
+
+Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
+
+Author: Anonymous
+
+Release Date: July 9, 2007 [EBook #22025]
+
+Language: Italian
+
+Character set encoding: ISO-8859-1
+
+*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ***
+
+
+
+
+Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the
+Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
+(Images generously made available by the Biblioteca Digitale
+dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano)
+
+
+
+
+
+
+ COSTITUZIONE
+ DELLA
+ REPUBBLICA ITALIANA
+
+ E
+
+ STATUTI COSTITUZIONALI
+ DEL
+ REGNO D'ITALIA.
+
+
+
+
+ COSTITUZIONE
+ DELLA
+ REPUBBLICA ITALIANA.
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Della repubblica italiana._
+
+
+
+ARTICOLO PRIMO.
+
+La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.
+
+2.
+
+La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.
+
+3.
+
+Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e
+comuni.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Del diritto di cittadinanza._
+
+
+4.
+
+Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della
+repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.
+
+5.
+
+Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo
+nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno
+stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
+anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
+
+6.
+
+Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
+naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
+insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria
+nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi
+importanti resi alla repubblica.
+
+7.
+
+Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
+che sieno verificate le suddette condizioni.
+
+8.
+
+La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà
+necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per
+le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
+
+9.
+
+Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini
+descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni
+costituzionali.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_Dei collegi._
+
+
+10.
+
+Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de'
+_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della
+sovranità nazionale.
+
+11.
+
+Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
+biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
+consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
+di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non
+durano più di 15 giorni.
+
+12.
+
+Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
+
+13.
+
+La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più
+d'un terzo de' suoi membri.
+
+14.
+
+Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno
+di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine
+da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi
+allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
+
+15.
+
+Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
+articoli 109, 111 e 114.
+
+16.
+
+Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che
+loro vien proposta dalla consulta di stato.
+
+17.
+
+I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono
+eletti a vita.
+
+18.
+
+Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente
+provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal
+proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso
+d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per
+assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;
+5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di
+cittadinanza.
+
+19.
+
+Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
+processo verbale della sua seduta.
+
+
+
+
+TITOLO IV.
+
+_Del collegio de' possidenti_.
+
+
+20.
+
+Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra
+tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una
+rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi
+dieci anni è in Milano.
+
+21.
+
+Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per
+lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila
+abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.
+
+22.
+
+Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della
+rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una
+lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
+
+23.
+
+In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di
+possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.
+
+24.
+
+Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.
+
+25.
+
+Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per
+l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta
+alla censura.
+
+
+
+
+TITOLO V.
+
+_Del collegio de' dotti_.
+
+
+26.
+
+Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli
+uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e
+meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie
+ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed
+amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.
+
+27.
+
+In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla
+de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura
+rimpiazza i posti in esso vacanti.
+
+28.
+
+Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.
+
+29.
+
+Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione
+de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla
+censura.
+
+
+
+
+TITOLO VI.
+
+_Del collegio de' commercianti_.
+
+
+30.
+
+Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i
+negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per
+l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni
+è in Brescia.
+
+31.
+
+In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha
+diritto di domandare al governo.
+
+32.
+
+Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.
+
+
+
+
+TITOLO VII.
+
+_Della censura_.
+
+
+33.
+
+La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel
+modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua
+residenza pei primi dieci anni è in Cremona.
+
+34.
+
+Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le
+sessioni de' tre collegi.
+
+35.
+
+Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono
+legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.
+
+36.
+
+Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali
+indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.
+
+37.
+
+Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi,
+pure con pluralità assoluta.
+
+38.
+
+Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.
+
+39.
+
+Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione
+nel termine prefisso alle sue sessioni.
+
+40.
+
+Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli
+109, 111 e 114.
+
+41.
+
+La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi
+elettorali.
+
+42.
+
+Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima
+loro sessione.
+
+
+
+
+TITOLO VIII.
+
+_Del governo_.
+
+
+43.
+
+Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una
+consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle
+loro rispettive attribuzioni.
+
+44.
+
+Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente
+rieleggibile.
+
+45.
+
+Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.
+
+46.
+
+Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.
+
+47.
+
+È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo
+dei ministri.
+
+48.
+
+Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi
+dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango
+inferiore.
+
+49.
+
+Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo
+nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli
+vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la
+presidenza di chi lo ha eletto.
+
+50.
+
+In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli
+attributi del presidente sino all'elezione del successore.
+
+51.
+
+I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di
+stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato
+sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine
+di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il
+sigillo dello stato e di promulgarle.
+
+52.
+
+Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e
+tiene il registro particolare de' di lui atti.
+
+53.
+
+Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del
+vicepresidente è di lire 100,000.
+
+
+
+
+TITOLO IX.
+
+_Della consulta di stato_.
+
+
+54.
+
+La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di
+40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi
+resi alla repubblica.
+
+55.
+
+Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno
+de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari
+esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.
+
+56.
+
+La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati
+diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello
+stato.
+
+57.
+
+Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse
+nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati
+dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.
+
+58.
+
+Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato
+l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il
+termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista
+delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un
+decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere
+sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della
+consulta.
+
+59.
+
+Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare
+dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la
+quiete.
+
+60.
+
+Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge
+generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano
+necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.
+
+61.
+
+Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della
+costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo
+armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna
+misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa
+debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di
+stato.
+
+62.
+
+Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo
+ha determinato.
+
+63.
+
+Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che
+si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in
+parità di suffragi.
+
+64.
+
+La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del
+presidente elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel
+termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A
+questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il
+vicepresidente.
+
+65.
+
+Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000.
+
+
+
+
+TITOLO X.
+
+_De' ministri_.
+
+
+66.
+
+I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.
+
+67.
+
+Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è
+necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice
+non si perde che per rinunzia o condanna.
+
+68.
+
+Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i
+regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un
+semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la
+dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo
+lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
+
+69.
+
+Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato
+della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice
+conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il
+segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro
+della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
+
+70.
+
+Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i
+membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo
+nomina e lo dimette a suo piacere.
+
+71.
+
+Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro
+pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i
+pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento
+se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi
+specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un
+decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.
+
+72.
+
+Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto
+generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro
+l'ultimo semestre dell'anno successivo.
+
+73.
+
+I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti
+da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
+
+74.
+
+Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un
+ministro.
+
+
+
+
+TITOLO XI.
+
+_Del consiglio legislativo_.
+
+
+75.
+
+Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età
+non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal
+medesimo dopo tre anni.
+
+76.
+
+I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge
+proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità
+assoluta de' suffragi.
+
+77.
+
+Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il
+presidente lo ricerca.
+
+78.
+
+Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge;
+dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle
+conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni
+relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di
+cui all'articolo 100.
+
+79.
+
+I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza
+dell'invito del presidente.
+
+80.
+
+Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.
+
+
+
+
+TITOLO XII.
+
+_Del corpo legislativo_.
+
+
+81.
+
+Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni
+30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da
+ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà
+debb'essere tolta fuori de' collegi.
+
+82.
+
+Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del
+secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola
+il turno.
+
+83.
+
+Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse
+però non possono durare meno di due mesi all'anno.
+
+84.
+
+Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi
+membri, non compresi gli oratori.
+
+85.
+
+I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del
+consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle
+sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente
+destinata.
+
+86.
+
+Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in
+numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni
+progetto di legge trasmesso dal governo.
+
+87.
+
+La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del
+governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di
+rifiuto.
+
+88.
+
+Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due
+oratori e due consiglieri del governo.
+
+89.
+
+Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e
+a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.
+
+90.
+
+La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la
+decisione del corpo legislativo.
+
+91.
+
+Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come
+incostituzionale.
+
+92.
+
+La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.
+
+93.
+
+Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di
+Milano; quello degli oratori è di lire 9000.
+
+
+
+
+TITOLO XIII.
+
+_De' tribunali_.
+
+
+94.
+
+Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il
+loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono
+in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei
+tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
+
+95.
+
+Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel
+solo caso di due sentenze discordanti.
+
+96.
+
+Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne'
+quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta
+contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da
+un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
+pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause
+criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º
+denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che
+importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento
+al libero di lui esercizio.
+
+97.
+
+In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti
+soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o
+rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce
+e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il
+loro giudizio è inappellabile.
+
+98.
+
+La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione
+territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
+
+99.
+
+La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono
+essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
+
+100.
+
+Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza
+del consiglio legislativo.
+
+101.
+
+Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause
+mercantili.
+
+102.
+
+I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del
+codice militare.
+
+103.
+
+I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai
+collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i
+conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che
+vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e
+d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.
+
+104.
+
+I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze
+relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde
+il diritto di cittadinanza.
+
+
+
+
+TITOLO XIV.
+
+_Della risponsabilità de' funzionarj pubblici_.
+
+
+105.
+
+Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e
+vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del
+consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli
+oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna
+risponsabilità.
+
+106.
+
+Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette
+funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi
+cui appartengono.
+
+107.
+
+I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro
+sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti
+d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero
+dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della
+malversazione della sostanza pubblica.
+
+108.
+
+Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per
+gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi
+gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se
+due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in
+considerazione, viene rimessa alla censura.
+
+109.
+
+La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della
+denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata
+l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica
+inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
+
+110.
+
+Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la
+censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e
+l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.
+
+111.
+
+Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può
+direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha
+perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la
+sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
+
+112.
+
+Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con
+messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto
+convenire nell'opinione della censura.
+
+113.
+
+I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del
+giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il
+messaggio del governo all'esame della censura prossima.
+
+114.
+
+La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i
+fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando
+crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di
+revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo
+110.
+
+115.
+
+I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di
+revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro
+funzioni.
+
+
+
+
+TITOLO XV.
+
+_Disposizioni generali_.
+
+
+116.
+
+La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella
+che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.
+
+117.
+
+È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio
+privato del proprio culto.
+
+118.
+
+L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto
+d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso
+in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal
+decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra
+sufficienti indizj.
+
+119.
+
+La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli
+all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la
+legge stabilisce.
+
+120.
+
+Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete,
+di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di
+pubblica istruzione elementare.
+
+121.
+
+Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di
+perfezionare le scienze e le arti.
+
+122.
+
+Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e
+delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque
+membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de'
+suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente
+rieleggibili.
+
+123.
+
+La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione
+pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.
+
+124.
+
+La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può
+deliberare.
+
+125.
+
+Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi
+formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge
+determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.
+
+126.
+
+L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode
+dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere
+turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo
+reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal
+tesoro pubblico.
+
+127.
+
+La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita
+ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica
+delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.
+
+128.
+
+Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce
+necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone
+ai collegi che ne giudicano.
+
+
+ BONAPARTE.
+ MELZI.
+ MARESCALCHI.
+
+
+ Per copia conforme;
+
+ _Il Consigliere Segretario di Stato_,
+ =Guicciardi=.
+
+
+ Certificato conforme;
+ _Il Consigliere Segretario di Stato_,
+ =A. Strigelli=.
+
+
+
+
+
+ LA CONSULTA DI STATO
+ AI POPOLI
+ DEL REGNO D'ITALIA.
+
+
+Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non
+poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di
+perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza,
+il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed
+ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si
+opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non
+ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu
+la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima
+volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.
+
+E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione,
+sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione,
+e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più
+rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le
+permetteva pretendere il suo destino.
+
+Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria,
+onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni
+contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa
+di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio;
+e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera,
+la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta
+ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi
+efficaci.
+
+Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di
+convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era
+tempo omai ancora per noi d'imitarla.
+
+Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di
+vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali
+modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto
+vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più
+grande, quello, cioè, della nostra conservazione.
+
+Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti
+all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il
+risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a
+Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri
+tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne
+incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.
+
+Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere
+luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di
+prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la
+nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità
+e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non
+potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta
+ad essere testimonio.
+
+Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di
+futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero
+sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e
+gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il
+danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del
+nostro territorio.
+
+Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro,
+e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da
+loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di
+voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che
+senza fallo era di già formato da tutti i cuori.
+
+Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in
+oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La
+corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza
+diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto
+potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di
+Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente
+sul territorio della nostra repubblica.
+
+È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad
+acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la
+riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge
+alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però
+fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente
+per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante:
+poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri
+pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar
+lungo tempo.
+
+Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne
+limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date
+costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del
+nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e
+civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto
+esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla
+legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma
+consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è
+fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne
+ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non
+sappia adempirlo?
+
+Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo
+proclama, cioè:
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e le Costituzioni_,
+ =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia,
+ _a tutti i presenti e futuri, salute_=
+
+
+La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
+
+
+ _Estratto dei registri della consulta di stato
+ del giorno 17 marzo 1805_.
+
+
+STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e
+deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;
+
+Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa
+costituzionale,
+
+ _Decreta_:
+
+
+Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.
+
+2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e
+per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio,
+escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto
+d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino
+dell'impero francese o del regno d'Italia.
+
+3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di
+Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore
+=Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli
+maschi legittimi, sia naturale o adottivo.
+
+4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla
+corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone
+primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio
+della repubblica italiana.
+
+5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della
+consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà
+alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di
+quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi
+ch'egli ha già date all'Italia.
+
+
+ _Segnato NAPOLEONE._
+
+ _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
+ Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=_.
+
+
+Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
+stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
+tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
+loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
+giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è
+incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
+
+Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro
+regno.
+
+ _Segnato NAPOLEONE._
+
+ _Per Sua Maestà l'Imperatore e Re,
+ Sott. =F. Marescalchi=_.
+ L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.
+
+
+Per copia conforme all'originale;
+
+_=F. Marescalchi=._
+
+
+
+
+
+LA CONSULTA DI STATO
+
+_Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i
+corpi costituiti della repubblica italiana_,
+
+Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono
+d'unanime opinione,
+
+1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni
+delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo
+effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario,
+seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero
+francese;
+
+2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia
+dichiarato RE D'ITALIA;
+
+3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella
+sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva,
+escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il
+diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad
+un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;
+
+4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di
+Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta
+a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa
+regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica
+italiana;
+
+5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa
+nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno
+naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso
+senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno
+stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria,
+sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le
+armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola
+d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di
+battaglia alle maggiori potenze d'Europa;
+
+6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle
+corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si
+saranno cangiate.
+
+7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la
+natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone=
+pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita
+la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al
+regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua
+religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la
+libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni
+nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai
+nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche
+dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato
+colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu
+la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due
+le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
+
+8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del
+regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può
+essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il
+tutto.
+
+
+ Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
+
+ _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
+ Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi,
+ Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti,
+ Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta,
+ Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani,
+ Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=_
+
+
+Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja.
+Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a
+quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro
+RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua
+fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più
+dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite
+ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente
+d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.
+
+Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le
+vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà
+in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la
+riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere
+penetrate.
+
+ Parigi, 19 marzo 1805.
+
+ =_MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
+ Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=_
+
+ Per copia conforme;
+
+ L. S.
+
+ _Il Ministro delle Relazioni estere residente
+ presso S. M. l'Imperatore e Re,_
+
+ _=F. Marescalchi=_
+
+
+
+
+
+NAPOLEONE,
+
+_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+
+IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,
+
+_A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:_
+
+=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:
+
+_Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo
+1805, in seduta a Saint Cloud._
+
+
+ II STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,
+
+ _DECRETA:_
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Della reggenza_.
+
+
+Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.
+Durante la minorità vi è un reggente del regno.
+
+2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere
+nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
+
+3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che
+abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della
+corona.
+
+4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita
+al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine
+dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
+
+5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun
+principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o
+la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
+
+6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine
+dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente
+men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è
+entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità
+del re.
+
+7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re
+minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
+
+Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue
+nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non
+sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la
+conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
+
+8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua
+amministrazione.
+
+9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re
+minore.
+
+10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto,
+al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
+
+In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal
+re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande
+ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto
+stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
+
+Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente
+nè i suoi discendenti.
+
+11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe
+per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in
+presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal
+segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla
+consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne'
+suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
+
+Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che
+d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a
+volontà.
+
+Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non
+sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo
+archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Dei grandi ufficiali del regno_.
+
+
+12. I grandi ufficiali del regno sono,
+
+_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cioè:
+
+ Il cancelliere guardasigilli della corona;
+ Il grand'elemosiniere;
+ Il gran maggiordomo maggiore;
+ Il gran ciambellano;
+ Il grande scudiere.
+
+_In secondo luogo_. I ministri.
+
+I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio
+delle loro funzioni.
+
+_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e
+di Ferrara.
+
+_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i
+generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di
+quattro.
+
+Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.
+
+Il primo de' capitani della guardia del re.
+
+L'ispettore generale dell'artiglieria.
+
+L'ispettore generale del genio.
+
+_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal
+re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e
+siano inoltre più distinti pel loro merito.
+
+13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione
+del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della
+corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re
+sono tenuti di conformarvisi.
+
+14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione
+che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere
+conferite che a' sudditi del regno d'Italia.
+
+15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i
+principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del
+consiglio di stato.
+
+Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di
+chiamarveli.
+
+Essi sono membri del consiglio privato.
+
+16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita,
+cioè:
+
+La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
+
+La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
+
+La terza, sulla sponda destra del Po;
+
+La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite,
+vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della
+corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.
+Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.
+
+I grandi ufficiali della corona godono in oltre,
+
+ 1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro
+ funzioni nel palazzo;
+
+ 2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
+
+17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa
+si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue
+funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_Dei giuramenti_.
+
+
+18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla
+sua maggiorità, accompagnato
+
+Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
+evangeli, ed in presenza
+
+ Del senato,
+ Del consiglio di stato,
+ Del corpo legislativo,
+ Dei tre presidenti dei collegi,
+ Degli arcivescovi e dei vescovi,
+ Del tribunale di cassazione,
+ Della contabilità nazionale,
+ Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
+
+Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
+giuramento.
+
+19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
+
+»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far
+rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare
+l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile,
+l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere
+alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di
+governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della
+gloria del popolo italiano.»
+
+20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni,
+accompagnato
+
+Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
+evangeli; ed in presenza
+
+ Del senato,
+ Del consiglio di stato,
+ Del presidente del corpo legislativo,
+ Del presidente del tribunale di cassazione.
+
+Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
+giuramento.
+
+21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
+
+»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le
+costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere
+in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della
+nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re,
+al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato
+l'esercizio.»
+
+22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del
+senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi
+elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
+
+»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
+
+I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati
+dell'armata prestano lo stesso giuramento.
+
+
+ _Segnato NAPOLEONE._
+
+ _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
+ Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=
+
+
+Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
+stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
+tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
+loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
+giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è
+incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
+
+Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro
+regno.
+
+ _NAPOLEONE._
+
+ _Per S. M. l'Imperatore e Re,_
+
+ L. S. _=F. Marescalchi=_.
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+ =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:
+
+ La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta,
+ e Noi ordiniamo quanto segue:
+
+ _Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione
+ straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805_.
+
+
+
+
+III STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Dei beni della Corona_.
+
+
+Art. 1. Le proprietà della corona sono:
+
+ 1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;
+
+ 2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
+
+ 3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro
+ ducale di Modena;
+
+ 4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato
+ in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto
+ destinati colle convenienti dipendenze;
+
+ 5.º I boschi di Ticino.
+
+È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni
+nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e
+di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e
+dei boschi di Ticino.
+
+2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a
+ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro
+verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni
+di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
+
+3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per
+una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di
+Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto
+cesserà di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra.
+
+Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli,
+nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi
+membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
+
+4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente
+saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle
+stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.
+
+5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla
+lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso
+ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo
+assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Del Vicerè._
+
+
+6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva
+la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.
+
+7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed
+estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.
+
+8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta
+nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della
+corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito
+come segue:
+
+«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di
+cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò
+l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami
+a chi sarà da esso lui delegato.»
+
+9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.
+
+10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo
+eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono
+presso S. M. l'imperatore e re.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_De' Collegi_.
+
+
+11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano
+separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica
+il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del
+corpo legislativo.
+
+12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono
+nominati dal re.
+
+13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso
+dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio
+dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
+
+14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti
+seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto
+al banco.
+
+15. Il Presidente è nominato dal re.
+
+16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli
+generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
+
+Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze
+vacanti.
+
+Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.
+
+
+
+
+TITOLO IV.
+
+_Del Consiglio di Stato_.
+
+
+17. Il consiglio di stato è composto,
+
+ I. Del consiglio de' consultori,
+
+ II. Del consiglio legislativo,
+
+ III. Del consiglio degli uditori.
+
+18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.
+
+
+§. I.
+
+_Del Consiglio dei consultori_.
+
+
+19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di
+stato consultori.
+
+I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.
+
+20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che
+gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,
+
+ I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più
+ articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da
+ farsi ai detti statuti;
+
+ II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno
+ presentati prima della loro pubblicazione.
+
+21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del
+secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi
+ufficiali della corona.
+
+22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto
+costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un
+reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re,
+si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel
+detto articolo.
+
+23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri
+nominato dal re.
+
+
+§. II.
+
+_Del Consiglio legislativo_.
+
+
+24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato
+al più.
+
+25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di
+S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
+
+ I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;
+
+ II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica,
+ spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.
+
+26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene
+maggiori di quelle della giustizia correzionale.
+
+27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri
+nominato dal re.
+
+
+§. III.
+
+_Del Consiglio degli Uditori_.
+
+
+28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di
+stato.
+
+29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di
+S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
+
+ I. Di tutti gli affari contenziosi;
+
+ II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione
+ d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello
+ stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della
+ competenza dei tribunali ordinarj;
+
+ III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati
+ dell'amministrazione pubblica;
+
+ IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
+
+ V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di
+ officine sui fiumi e canali navigabili;
+
+ VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali
+ ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti
+ del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite,
+ permute, transazioni e sovrimposte locali;
+
+ VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di
+ giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati
+ civili.
+
+30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri
+nominato dal re.
+
+31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le
+appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono
+accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del
+consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le
+loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.
+
+
+§. IV.
+
+_Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine
+del lavoro_.
+
+
+32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario
+ed in servizio straordinario.
+
+Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M.
+il re ogni sei mesi.
+
+33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si
+dividono in tre sezioni, cioè:
+
+ Sezione di legislazione e del culto.
+ Sezione dell'interno e delle finanze.
+ Sezione di guerra e di marina.
+
+34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari
+rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della
+sezione ne fa il rapporto.
+
+Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio
+degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto
+di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli
+oggetti che loro saranno stati rimessi.
+
+Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al
+re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al
+consiglio di stato.
+
+35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da
+un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore
+delegato a quest'effetto da S. M.
+
+36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.
+
+37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di
+pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario
+debbono essere presenti.
+
+Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno
+diciotto membri presenti.
+
+38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha
+dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni
+del servizio.
+
+
+§. V.
+
+_Disposizioni generali_.
+
+
+39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del
+consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli
+uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de'
+consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.
+
+40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in
+6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in
+15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m.
+lire.
+
+41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a
+vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o
+per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni,
+conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i
+loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che
+importano perdita dei diritti di cittadinanza.
+
+42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante
+l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai
+consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a
+misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro
+rispettivo dipartimento.
+
+43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio
+di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche
+dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od
+all'estero.
+
+
+
+
+TITOLO V.
+
+_Del Corpo legislativo_.
+
+
+44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.
+
+45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono
+rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo
+seno, e che gliene fa rapporto.
+
+46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono
+nominati dal re per due anni.
+
+47. Sono di competenza del corpo legislativo
+
+ 1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;
+
+ 2.º La coscrizione militare;
+
+ 3.º L'alienazione de' beni nazionali;
+
+ 4.º Il sistema monetario;
+
+ 5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni
+ pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove
+ tariffe per le imposte esistenti;
+
+ 6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia
+ d'alto criminale, sia commerciale.
+
+Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.
+
+48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila
+lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le
+riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei
+di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno
+dei di lui membri.
+
+Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori
+conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato
+segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.
+
+Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei
+questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei
+questori a 10m. lire per ciascheduno.
+
+49. Il re può disciorre il corpo legislativo.
+
+Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i
+collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.
+
+
+
+
+TITOLO VI.
+
+_Dell'Ordine giudiziario_.
+
+
+50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.
+
+51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono
+composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di
+voti.
+
+52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno
+ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.
+
+53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono
+pubbliche.
+
+I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati
+nell'udienza.
+
+54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che
+il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte
+dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran
+giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla
+discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia
+sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.
+
+55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.
+
+56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge
+a datare dal primo gennajo prossimo.
+
+A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei
+giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.
+
+Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo
+novembre prossimo al più tardi.
+
+Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano
+e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei
+tribunali, ed aver forza di legge.
+
+57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di
+cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri
+tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una
+legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel
+codice.
+
+
+
+
+TITOLO VII.
+
+_Del Diritto di far grazia_.
+
+
+58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere
+inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice,
+di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale
+militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del
+primo tribunale del regno.
+
+
+
+
+TITOLO VIII.
+
+_Dell'ordine della corona di ferro_.
+
+
+§. 1.
+
+_Creazione ed organizzazione_.
+
+
+59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna
+ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle
+armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle
+lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione
+di _Ordine della corona di ferro_.
+
+60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento
+commendatori, e venti dignitarj.
+
+61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.
+
+Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di
+fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui
+essi non godranno che dopo lui.
+
+62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque
+di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli
+ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle
+battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del
+regno.
+
+
+§. II.
+
+_Decorazioni_.
+
+
+63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona
+lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: _Dio me
+l'ha data, guai a chi la toccherà_.
+
+Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con
+istrisce verdi all'orlo.
+
+64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.
+
+I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.
+
+I dignitarj la porteranno pendente al collo.
+
+
+§. III.
+
+_Nomina, ricevimento e giuramento_.
+
+
+65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.
+
+66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i
+commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i
+membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.
+
+67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze
+vacanti.
+
+68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il
+giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di
+Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti
+approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si
+parlerà in seguito.
+
+69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e
+sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale
+che verrà regolato.
+
+70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti
+nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia
+dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli
+ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze
+che hanno preceduto la sua fondazione.
+
+71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io
+giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità
+del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»
+
+72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case
+straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine
+saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato
+dall'articolo 62.
+
+§. IV.
+
+_Dotazione ed Amministrazione_.
+
+73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire
+di Milano sul Monte Napoleone.
+
+74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:
+
+ Pei cavalieri, di lir. 300
+ Pei commendatori, di » 700
+ Pei dignitarj, di » 3,000
+
+75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di
+100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà
+a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le
+pensioni saranno a vita.
+
+76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione
+dell'ordine.
+
+Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere
+dell'ordine.
+
+Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
+
+Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.
+
+
+
+
+TITOLO ULTIMO.
+
+_Disposizioni generali_.
+
+
+77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie
+agli statuti costituzionali, sono confermate.
+
+
+ _=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
+ Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi=
+ Consultori._
+
+ _=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao
+ Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della
+ censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina
+ Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba
+ Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo,
+ Vertova Giambattista, Conti Francesco,
+ Piazzoni Giambattista, Castiglioni
+ Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo,
+ Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna
+ Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi,
+ Bazzetta= Membri della censura._
+
+
+Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
+stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
+tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
+loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro
+segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato
+d'invigilare sulla esecuzione.
+
+
+Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del
+nostro regno,
+
+ _NAPOLEONE._
+
+ _Visto da Noi Cancelliere
+ Guardasigilli della Corona,
+ MELZI._
+
+
+ L. S.
+
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Consigliere Segret. di Stato,
+ L. VACCARI._
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+ _Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+ =imperatore de' francesi e re d'italia:=
+
+
+QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del
+17 marzo 1805,
+
+Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
+
+Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del
+nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è
+adottato nostro figlio.
+
+2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e
+discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe
+Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di
+maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in
+perpetuo le femmine e la loro discendenza.
+
+3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e
+naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del
+principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al
+parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che
+allora regnerà in Francia.
+
+4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi
+alla nostra adozione.
+
+5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non
+potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè
+i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di
+cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni
+dell'impero.
+
+6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello
+stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
+d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
+ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro
+registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
+stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla
+esecuzione.
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16
+febbrajo 1806.
+
+ _NAPOLEONE_.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ L. S.
+ _Il Ministro Segretario di Stato_,
+
+ A. ALDINI.
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
+ E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
+
+ _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:
+
+
+QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio
+di stato, e assume il nome di senato consulente.
+
+II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle
+leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà
+civile.
+
+III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni
+dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla
+formata dai collegi elettorali.
+
+IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti
+speciali.
+
+V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello
+stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
+d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
+ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
+registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
+stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
+sull'esecuzione.
+
+Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.
+
+
+ NAPOLEONE.
+
+ _Visto da Noi Cancelliere
+ Guardasigilli della Corona,
+ MELZI D'ERIL._
+
+ L. S.
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segretario di Stato,
+ A. ALDINI_.
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
+ E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
+
+ _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:
+
+
+SESTO STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Organizzazione del Senato_
+
+
+Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto
+costituzionale è composto,
+
+ 1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;
+
+ 2.º Dei grandi ufficiali della corona;
+
+ 3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli
+ arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del
+ regno;
+
+ 4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione
+ di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione
+ del regno.
+
+Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra
+liste dei tre collegi elettorali.
+
+2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta
+due candidati di ogni dipartimento.
+
+Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.
+
+Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti
+vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai
+quali la vacanza si è verificata.
+
+3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il
+bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente
+la dotazione del senato.
+
+4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente
+presedere da qualche grande ufficiale della corona.
+
+Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un
+anno.
+
+5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su
+la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore
+ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.
+
+6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie
+fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del
+risultato delle deliberazioni del senato.
+
+7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per
+sei anni sopra una lista tripla del senato.
+
+8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del
+sigillo del senato.
+
+Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.
+
+I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia
+interna ed esterna del loro corpo.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Attribuzioni_.
+
+
+9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel
+senato.
+
+10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e
+discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.
+
+11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla
+pluralità di due terzi di voti.
+
+12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per
+istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle
+imposte attuali.
+
+13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare
+al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che
+gliene vien fatta.
+
+14. Sono registrati dal senato,
+
+ 1.º Gli statuti costituzionali,
+
+ 2.º Le leggi,
+
+ 3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per
+ maggior lustro della corona,
+
+ 4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia
+ benemerita dello stato.
+
+15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,
+
+ 1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,
+
+ 2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
+ ecclesiastica,
+
+ 3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di
+ prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.
+
+16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i
+trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di
+guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche
+parte del territorio, e i conti de' ministri.
+
+17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di
+una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a
+fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.
+
+18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà
+individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.
+
+19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte
+reale che risiede nel palazzo del senato.
+
+20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli
+affari di grazia.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_Dotazione_.
+
+
+21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra è posto a
+disposizione del senato per la sua residenza.
+
+Sono affetti alla dotazione del senato,
+
+ 1.º Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato,
+
+ 2.º Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione.
+
+22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,
+
+ 1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del
+ palazzo senatorio,
+
+ 2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,
+
+ 3.º Nel trattamento de' senatori.
+
+23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo
+1808.
+
+Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.
+
+Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.
+
+24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione
+preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui
+viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente
+regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure
+fissate le pensioni alle vedove de' senatori.
+
+25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il
+tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.
+
+I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di
+trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.
+
+
+
+
+TITOLO IV.
+
+_Disposizioni speciali_.
+
+
+26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.
+
+27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per
+cui perdesi il diritto di cittadinanza.
+
+28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o
+di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica
+amministrazione.
+
+29. Le sessioni del senato sono segrete.
+
+Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi
+membri.
+
+30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato
+il caso di cui all'art. 11.
+
+31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel
+senato.
+
+Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
+stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
+d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
+ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
+registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
+stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare
+sull'esecuzione.
+
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo
+1808.
+
+ NAPOLEONE.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segret. di Stato,
+ A. Aldini_.
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
+ E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
+
+
+A tutti quelli che vedranno le presenti salute:
+
+Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II
+del sesto statuto costituzionale,
+
+_Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:_
+
+
+SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Dei Titoli_.
+
+
+Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei
+collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno
+trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano
+istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in
+fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
+
+2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.
+
+3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il
+titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un
+maggiorasco della rendita di lire 30,000.
+
+Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro
+discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
+maschio, e per ordine di primogenitura.
+
+4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio
+primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i
+titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui
+appresso.
+
+5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di
+qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi
+porteranno durante la loro vita il titolo di conte.
+
+6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta,
+legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di
+primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli
+arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto,
+presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di
+ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni
+infrascritte.
+
+7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di
+determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della
+natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de'
+maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del
+titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le
+persone ove questo titolo si fisserà.
+
+3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del
+loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in
+favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale
+sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate
+qui sotto.
+
+9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il
+primo presidente e il procurator generale della nostra corte di
+cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre
+corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè:
+Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,
+Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena,
+Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante
+la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi
+elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i
+primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno
+dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute
+le loro funzioni con nostra soddisfazione.
+
+10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il
+titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e
+trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno
+istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi
+stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
+
+11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli
+che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non
+saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui
+terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo
+passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.
+
+12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona
+di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro
+discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
+maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al
+cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e
+giustificando una rendita netta di tre mila lire.
+
+13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo
+convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad
+altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi
+allo stato.
+
+14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de'
+titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se
+non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
+
+15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e
+qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali
+dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in
+caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in
+vigore.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_De' maggioraschi_.
+
+
+
+
+=Capitolo primo.=
+
+_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a
+trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._
+
+
+_=Sezione I=._
+
+_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per
+l'istituzione_.
+
+
+16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni
+immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da
+restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.
+
+17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella
+formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella
+forma regolata dagli articoli seguenti.
+
+18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che
+farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le
+traslazioni delle rendite.
+
+19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere
+inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con
+dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra
+un libro particolare.
+
+20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un
+bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.
+
+21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul
+monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo
+che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo
+stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di
+lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.
+
+
+_=Sezione II=._
+
+_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire
+il loro titolo._
+
+
+22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di
+barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare
+della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un
+maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere
+guardasigilli.
+
+23. La petizione sarà motivata ed annunzierà,
+
+ I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente
+ capace d'istituire un maggiorasco;
+
+ II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
+
+ III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del
+ maggiorasco;
+
+ IV. Il prodotto di questi beni;
+
+ V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni
+ non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;
+
+ VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e
+ le femmine.
+
+24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato,
+
+ I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;
+
+ II. Dall'estratto de' registri della imposizione.
+
+In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo
+delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di
+pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono
+situati e comprovanti la pubblica fama.
+
+Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.
+
+25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un
+registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e
+farà rilasciare al petente un bollettino di registro.
+
+26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un
+consiglio nominato da noi e composto come segue:
+
+ Tre senatori,
+ Due consiglieri di stato,
+ Un procurator generale,
+ Un segretario generale.
+
+Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.
+
+27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne
+sarà il depositario.
+
+28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il
+rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti
+uniti.
+
+29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro
+cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove
+informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto
+corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.
+
+30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli
+darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.
+
+31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo
+la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono
+situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili
+durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè
+ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del
+codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la
+proprietà o il prodotto.
+
+32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione
+sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà
+obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o
+trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti
+quindici giorni.
+
+33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare
+la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e
+convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni
+dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle
+leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di
+rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.
+
+34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere
+guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto
+parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed
+autorizzante l'istituzione del maggiorasco.
+
+35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano
+le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda,
+i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno
+presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere
+del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al
+petente dal segretario generale.
+
+36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il
+procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove
+sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà
+cancellata ogni trascrizione.
+
+37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi
+documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una
+spedizione del decreto.
+
+
+_=Sezione III.=_
+
+_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._
+
+
+38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le
+lettere-patenti.
+
+39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa
+dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte
+d'un'annata delle rendite del maggiorasco.
+
+40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro;
+l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.
+
+41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del
+nostro gran sigillo.
+
+42. Esse indicheranno,
+
+ I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
+
+ II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
+
+ III. I beni che ne formano la dotazione;
+
+ IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.
+
+43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un
+registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato
+agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta
+menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.
+
+44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si
+porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle
+trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit.
+II del sesto statuto costituzionale.
+
+45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator
+generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero
+pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale
+di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono
+situati i beni affetti al maggiorasco.
+
+46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà
+menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza
+e della trascrizione sui registri.
+
+47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino
+delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche
+ove i beni sono situati.
+
+48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico
+dell'impetrante.
+
+
+
+
+=Capitolo II.=
+
+_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto,
+sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la
+trasmissione del titolo._
+
+
+_=Sezione I. =_
+
+_Maggioraschi di proprio moto._
+
+
+49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione
+del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al
+maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il
+quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro
+il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate,
+pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.
+
+50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in
+parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo
+la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella
+sezione II del capitolo II del presente titolo.
+
+
+_=Sezione II. =_
+
+_Maggioraschi sopra domanda._
+
+
+51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella
+loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del
+sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una
+petizione a questo oggetto.
+
+52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei
+servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni
+prescritte dall'articolo 23.
+
+53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in
+considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro
+cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del
+sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26,
+27 e 28.
+
+54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del
+procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i
+mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e
+vita onorevole del petente e della sua famiglia.
+
+55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se
+vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del
+maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.
+
+56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere
+ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della
+detta consegna nei registri.
+
+57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli
+farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle
+condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle
+lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.
+
+58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il
+registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I,
+sezione III del titolo II.
+
+
+
+
+=Capitolo III.=
+
+_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._
+
+
+=Sezione I.=
+
+_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._
+
+
+59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco,
+sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto
+luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale
+o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.
+
+60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà
+adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice
+Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto
+ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò
+non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a
+questo effetto.
+
+Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà
+davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo
+riguardo i nostri ordini.
+
+61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno
+diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_,
+e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un
+maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:
+
+ _Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle
+ costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono,
+ leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi
+ sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della
+ patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà
+ all'armata._
+
+62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che
+saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.
+
+63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e
+ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i
+cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi
+avremo delegati a quest'oggetto.
+
+
+_=Sezione II=._
+
+_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni
+che li compongono._
+
+
+64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono
+essere nè ipotecati nè sequestrati.
+
+Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della
+loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il
+compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.
+
+65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi
+beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od
+ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi
+qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.
+
+66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di
+stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale
+relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad
+istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del
+sigillo de' titoli.
+
+67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo
+65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici
+di pronunziarne la validità.
+
+68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di
+destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i
+danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente
+le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito
+dall'articolo 20.
+
+69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna
+ipoteca legale nè giudiziaria.
+
+70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata
+anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33,
+e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini
+del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni
+del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o
+rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati
+stralciati per effetto della detta ipoteca.
+
+71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che
+lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.
+
+72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità
+mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il
+maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza
+mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa
+sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.
+
+73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è
+estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora:
+in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,
+
+ I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale
+ a quello che dato le avrebbe la pensione;
+
+ II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.
+
+74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,
+
+ I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;
+
+ II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;
+
+ III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;
+
+ IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.
+ 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il
+ titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del
+ prodotto dei beni, duranti i due primi anni;
+
+ V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della
+ natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice
+ Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre
+ defunti del titolare attuale.
+
+Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza
+d'un'annata del reddito.
+
+75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel
+caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.
+
+76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati,
+indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5
+dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo
+caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che
+sono a carico degli usufruttuarj.
+
+Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non
+per la concorrenza della metà del reddito.
+
+77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle
+riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il
+maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra
+autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in
+consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del
+consiglio del sigillo de' titoli.
+
+
+
+
+=Capitolo IV.=
+
+_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle
+forme di quest'alienazione, e del reimpiego._
+
+
+_=Sezione I. =_
+
+_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._
+
+
+78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione,
+ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare
+in tutto o in parte i beni che la compongono.
+
+79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro
+domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24,
+al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per
+farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.
+
+80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli
+articoli 28 e 29.
+
+Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci
+presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un
+progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il
+cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed
+ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa
+d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.
+
+81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.
+
+82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a
+percepire i redditi del maggiorasco.
+
+83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il
+progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.
+
+84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà,
+sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà
+presentato dal cancelliere guardasigilli.
+
+85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite
+delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte,
+com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.
+
+Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione,
+rientreranno nel commercio.
+
+86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo
+in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei
+titoli, o di un suo delegato.
+
+87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state
+osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti
+della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.
+
+88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il
+quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme
+stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle
+vertenze contenziose d'amministrazione.
+
+Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.
+
+89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del
+prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e
+senza che vi sia bisogno di sentenza.
+
+Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini
+convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà
+l'interesse al titolare.
+
+
+_=Sezione II. =_
+
+_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._
+
+
+90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei
+mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli
+articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.
+
+Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.
+
+91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili
+reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,
+
+ I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;
+
+ II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;
+
+ III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;
+
+ IV.º Le condizioni del contratto.
+
+92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà
+il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli,
+per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.
+
+93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare
+l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al
+titolare per trovare un reimpiego.
+
+Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di
+patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e
+trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.
+
+94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione
+che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi
+nel commercio.
+
+95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto
+susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte
+Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto
+l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione
+della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I
+del capitolo I, titolo II.
+
+96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del
+sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla
+rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà
+eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette
+rendite, corrente al momento del loro acquisto.
+
+97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non
+conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun
+privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.
+
+In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e
+criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto
+non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni
+personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella
+stessa proporzione degli altri cittadini.
+
+98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà
+fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo
+resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi
+nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi.
+Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del
+titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi
+generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,
+senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di
+legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la
+dotazione.
+
+99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in
+parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso
+d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il
+caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che
+avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro
+procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri
+procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i
+tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno
+l'esecuzione.
+
+Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
+stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
+d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
+ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro
+registri, le osservino e le facciano osservare.
+
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
+1808.
+
+ NAPOLEONE.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segretario di Stato,_ =A. Aldini.=
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
+ E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
+
+
+Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro
+regno d'Italia,
+
+Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._
+
+
+Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in
+virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel
+reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da
+esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia
+dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine
+col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.
+
+Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del
+sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.
+
+2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di
+cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio
+del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al
+titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di
+fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto,
+in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle
+autorità locali per questi medesimi oggetti.
+
+3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia
+in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di
+costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà
+assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi
+rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere
+guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare
+una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la
+facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che
+ci sarà piaciuto d'imporre.
+
+4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto
+addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di
+cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro
+domanda il progetto delle patenti.
+
+5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il
+segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal
+cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà
+personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze
+necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e
+nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul
+registro del conservatore delle ipoteche.
+
+6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi
+che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro
+procurator generale copia certificata con menzione che sono state
+pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento
+delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese
+dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo
+commettente.
+
+7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli
+atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.
+
+8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e
+memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella
+forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente
+agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.
+
+9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli
+presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono
+essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e
+rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere
+guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie
+fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla
+comunicazione.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._
+
+
+10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto
+sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro
+che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche
+il salario del conservatore.
+
+11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere
+registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno
+rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto
+di registro.
+
+Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,
+
+ Pei maggioraschi-ducati lire 72.
+ Pei maggioraschi-contee » 48.
+ Pei maggioraschi-baronie » 24.
+
+Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la
+cancelleria.
+
+Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà
+del diritto suddetto.
+
+Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche
+si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria
+dei tribunali di prima istanza pel registro.
+
+12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione
+de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui
+l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui
+dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta
+bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai
+registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del
+conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al
+pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.
+
+13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle
+condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un
+maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta
+bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.
+
+14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un
+maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si
+percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta.
+Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato
+e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro
+la successione del titolare defunto.
+
+15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato,
+per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto
+che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
+1808.
+
+ NAPOLEONE.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segret. di Stato,_
+ =A. Aldini.=
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
+ E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
+
+ Visto il sesto statuto costituzionale,
+ Abbiamo decretato e decretiamo:
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Comunicazioni del governo al senato._
+
+
+Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa
+diretta al presidente o con decreto.
+
+2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere
+il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.
+
+3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno
+dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande
+ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.
+
+4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono
+presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i
+motivi.
+
+5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.
+
+6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni
+attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un
+progetto di senatoconsulto.
+
+7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di
+senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.
+
+8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i
+voti della nazione sono portate al re da una deputazione.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Deliberazioni del senato._
+
+
+9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente
+decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri
+nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno
+fissato dal re per la discussione.
+
+Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.
+
+10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può
+chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza
+cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e
+l'oggetto.
+
+Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re,
+il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser
+fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto
+non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.
+
+11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della
+metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.
+
+12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da
+uno dei membri della commissione.
+
+13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge,
+menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale,
+terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato
+consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_
+_pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un
+nuovo esame del progetto._
+
+14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della
+commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione _pensa che
+non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_,
+ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul
+progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._
+
+15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di
+esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono
+prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui
+fossero richiesti.
+
+Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in
+deliberazione il progetto.
+
+16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto
+costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non
+versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare
+al re.
+
+17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini
+dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio
+segreto, si osserverà il seguente metodo:
+
+Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a
+misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una
+palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è
+destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti
+dalla diversità del colore, e dinotanti il _sì_ ed il _no_. Terminato
+l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti
+ritrovati nell'una e nell'altra parte.
+
+18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il
+presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se
+non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente
+dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del
+progetto._
+
+19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio
+segreto, la votazione si farà alzando le mani.
+
+20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con
+un messaggio.
+
+21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti
+proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli
+11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:
+
+ (_Il nome del re_)
+
+ »Vista la deliberazione del senato in
+ data del.......................... sul
+ progetto di (statuto o legge) statogli
+ presentato l......................... e
+ discusso in conformità degli articoli 10 e
+ (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,
+
+ »Abbiamo decretato e decretiamo:
+ .............................
+ .............................
+
+ »Comandiamo e ordiniamo che.......
+ presente............... (statuto o legge),
+ munito dei sigilli dello stato, sia registrato
+ dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino
+ delle leggi.»
+
+Se trattasi di statuti, si aggiungerà:
+
+ »Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
+ del nostro regno e diretto ai tribunali ed
+ alle autorità amministrative, perchè lo
+ trascrivano nei loro registri, l'osservino
+ e facciano osservare; e il segretario di
+ stato del nostro regno è incaricato d'invigilare
+ sull'esecuzione.»
+
+22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare
+la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il
+senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui
+è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e
+depositato ne' suoi archivj.
+
+23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto,
+se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il
+presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e
+depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a
+presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al
+re con messaggio.
+
+24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura
+di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:
+
+ (_Il nome del re_)
+
+ »Visto il progetto di legge stato comunicato
+ al senato l...... in conformità
+ degli articoli 10 e 13 del sesto statuto
+ costituzionale,
+
+ »Abbiamo decretato e decretiamo:
+ ......................
+ ......................
+
+ »Comandiamo ed ordiniamo che la presente
+ legge, munita del sigillo dello stato,
+ sia registrata dal senato, pubblicata ed
+ inserita nel bollettino delle leggi.»
+
+25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la
+registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.
+
+26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad
+una commissione speciale composta di sette membri.
+
+Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a
+presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e
+voti della nazione.
+
+La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come
+all'articolo 19.
+
+27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il
+presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno
+depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene
+incaricata di estendere l'indirizzo al re.
+
+28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli
+precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al
+presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere
+relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17
+dello statuto.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_Ufficiali del senato._
+
+
+29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal
+senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti
+ai senatori che ne hanno bisogno.
+
+30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome
+dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i
+suoi ordini e con sua procura.
+
+31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che
+compongono la dotazione del senato.
+
+32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il
+cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè
+transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per
+ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa
+commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da
+prendersi.
+
+33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo
+di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.
+
+34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e
+suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue
+attribuzioni.
+
+35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il
+regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del
+senato.
+
+36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero
+d'impiegati.
+
+37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del
+senato.
+
+38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il
+necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.
+
+39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre.
+
+40. Il segretario archivista è nominato dal re, sopra lista dupla del
+senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla
+proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente
+dipendono.
+
+
+
+
+TITOLO IV.
+
+_Gran consiglio d'amministrazione_.
+
+
+41. Il gran consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri
+nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in
+esercizio.
+
+42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta
+all'anno.
+
+
+
+
+TITOLO V.
+
+_Commissione della libertà individuale_.
+
+
+43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque
+membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni
+quattro mesi.
+
+44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende
+cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza,
+quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel
+termine di dieci giorni.
+
+45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni
+dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo
+dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla
+commissione della libertà individuale.
+
+46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là
+dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato,
+invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona
+detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.
+
+47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese,
+la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali
+ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene
+convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti
+presunzioni che N....... sia detenuto arbitrariamente.
+
+Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.
+
+
+
+
+TITOLO VI.
+
+_Disposizioni generali_.
+
+
+48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal
+presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione
+senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa
+commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale
+del senato per affari interni del corpo.
+
+La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne
+previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e
+gli rende in seguito conto della deliberazione.
+
+49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a
+quello per cui è convocato.
+
+50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi
+hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un
+posto distinto.
+
+51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione
+dell'_alta corte reale_.
+
+52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato,
+pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di
+stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
+sull'esecuzione.
+
+Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre
+1809.
+
+ NAPOLEONE.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segret. di Stato,_
+ =A. Aldini.=
+
+
+
+
+
+NAPOLEONE,
+
+_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
+
+=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA
+CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
+
+Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul
+progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese e discusso
+in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,
+
+_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:_
+
+
+
+
+OTTAVO STATUTO.
+
+_Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo
+1810._
+
+Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto
+dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale,
+
+Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
+oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata
+nella seduta del 22 febbrajo 1810;
+
+Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto
+dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:
+
+
+
+
+TITOLO PRIMO.
+
+_Della dotazione della corona._
+
+
+
+=Sezione prima.=
+
+
+Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case,
+parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo
+statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5
+ottobre 1807, e 19 settembre 1808.
+
+2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso
+al senato e annesso alla minuta del presente statuto.
+
+3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri
+monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della
+dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al
+senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.
+
+4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente
+parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma
+di 5,000,000.
+
+I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra
+vivi, le suppellettili della corona.
+
+
+=Sezione II.=
+
+_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_.
+
+
+5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e
+imprescrittibili.
+
+6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e
+d'ipoteche.
+
+7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non
+può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
+
+
+=Sezione III.=
+
+_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._
+
+
+8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il
+quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale
+vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le
+sentenze.
+
+9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della
+corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle
+locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430
+e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione
+enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in
+consiglio di stato.
+
+10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato
+conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.
+
+
+=Sezione IV.=
+
+_Dei carichi della dotazione della corona._
+
+
+11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti
+i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche
+imposte.
+
+12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re
+defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.
+
+13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere
+pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza
+di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.
+
+14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio
+della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul
+trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere
+alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la
+risponsabilità dell'intendente generale.
+
+
+
+
+TITOLO II.
+
+_Del demanio straordinario._
+
+
+15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili
+che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in
+virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.
+
+16. Il re dispone del demanio straordinario, .
+
+ 1.º per sovvenire alle spese delle armate;
+ 2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari
+ resi allo stato;
+ 3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare
+ le arti ed accrescere lo splendore del regno.
+
+17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti
+i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche
+imposte, come i beni dei particolari.
+
+18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio
+straordinario.
+
+19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte
+le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro
+il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.
+
+20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una
+commissione del consiglio di stato.
+
+21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per
+decreto o per decisione.
+
+22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in
+favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza
+quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.
+
+23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo
+stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà
+fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in
+favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di
+reversione dei beni dati dal re.
+
+24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio
+straordinario è irrevocabile.
+
+
+
+
+TITOLO III.
+
+_Del demanio privato del re._
+
+
+25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da
+successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto
+civile.
+
+26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale
+ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono
+dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
+
+27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni,
+fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
+
+28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte
+le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
+
+29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi
+depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si
+fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
+
+30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia
+per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni
+proibitive del codice Napoleone.
+
+31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte
+con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.
+
+32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come
+all'art. 22.
+
+33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà
+lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le
+formalità prescritte dalle leggi.
+
+34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone
+dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere
+guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme
+determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo
+1806.
+
+35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto
+tra vivi del suo demanio privato.
+
+36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima
+volontà sino alla somma di due milioni.
+
+37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del
+suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
+
+38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in
+tutti i beni del demanio privato.
+
+39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi
+divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano
+immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di
+cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò
+indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il
+soprappiù apparterrà al primogenito.
+
+40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i
+principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette
+principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di
+rendita.
+
+Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re
+defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
+
+41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero
+sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di
+vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro
+discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
+
+42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re
+non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di
+pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che
+per istatuto.
+
+43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re
+avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col
+demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
+
+44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui
+il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione
+di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
+
+45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del
+valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista
+famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di
+diritto alla suppellettile della corona.
+
+46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano
+al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro
+provengono.
+
+47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e
+disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante
+qualunque disposizione contraria delle leggi civili.
+
+
+
+
+TITOLO IV.
+
+_Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani._
+
+
+=Sezione prima.=
+
+_Disposizioni generali._
+
+
+48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo
+del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio
+del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe
+secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato
+la qualità di erede presuntivo della corona.
+
+49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti
+del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai
+discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato
+verun appannaggio al loro padre od avo.
+
+50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti.
+Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.
+
+51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di
+beni stabili situati nel territorio del regno.
+
+52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono
+di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso
+d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.
+
+53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono
+coi beni formanti il loro appannaggio.
+
+54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari
+patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole
+del diritto civile.
+
+
+=Sezione II.=
+
+_Della trasmissione degli appannaggi._
+
+
+55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito
+eredita l'appannaggio.
+
+56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio
+ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o
+privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.
+
+57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che
+allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano
+giunti all'anno diciottesimo.
+
+58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea
+appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo
+sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.
+
+59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado,
+chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche
+contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei
+termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e
+gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni
+dell'articolo 9.
+
+60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o
+sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di
+famiglia.
+
+
+=Sezione III.=
+
+_Della concessione degli appannaggi._
+
+
+61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio
+privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del
+senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di
+un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo
+l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.
+
+62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la
+proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere
+riputato rinunzia.
+
+63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per
+parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che
+il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza
+una espressa rinunzia.
+
+64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la
+proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re
+successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.
+
+
+=Sezione IV.=
+
+_Della fissazione degli appannaggi._
+
+
+65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata
+dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.
+
+
+=Sezione V.=
+
+_Dei carichi che sopportano gli appannaggisti._
+
+
+66. La rendita degli appannaggi è affetta,
+
+ 1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali
+ e legittimi dell'appannaggista;
+
+ 2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;
+
+ 3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.
+
+Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.
+
+67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto
+l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti
+attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al
+conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della
+famiglia reale.
+
+Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato,
+o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.
+
+68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi,
+liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti,
+all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia
+l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo
+antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del
+reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio
+di famiglia.
+
+
+=Sezione VI.=
+
+_Della conservazione dell'appannaggio._
+
+
+69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le
+disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.
+
+70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto.
+Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.
+
+71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità.
+Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del
+gran giudice, ministro della giustizia.
+
+
+=Sezione VII.=
+
+_Dell'estinzione degli appannaggi._
+
+
+72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della
+discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili
+di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista
+attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali
+dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la
+sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la
+permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo
+di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al
+principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe
+appannaggiato e dei suoi figli.
+
+73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la
+vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere
+spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali,
+situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.
+
+74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella
+famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del
+re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal
+consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul
+demanio privato.
+
+75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono
+esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono
+il suo demanio privato o il demanio straordinario.
+
+76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro
+mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza,
+sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del
+presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono
+affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i
+diritti di prima ed assoluta proprietà.
+
+77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a
+stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione
+cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al
+demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.
+
+
+
+
+TITOLO V.
+
+_Della dotazione delle principesse._
+
+
+78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei
+principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il
+loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re
+sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel
+caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un
+senatoconsulto.
+
+79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote
+non può essere costituita che in danaro.
+
+80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata
+da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.
+
+81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non
+maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.
+
+82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto
+all'art. 61, sez. III, tit. IV.
+
+83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.
+
+
+ _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_
+
+ _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
+ _Firmat._ =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj._
+
+
+ Veduto e sigillato,
+
+ _Pel Cancelliere del Senato assente,
+ Firmat_. =Mengotti.=
+
+
+Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
+dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
+bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
+del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità
+amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
+facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno è
+incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo
+1810.
+
+
+ NAPOLEONE.
+
+ _Visto da Noi Cancelliere
+ Guardasigilli della Corona,
+ =Il Duca di LODI.=_
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ L. S. _Il Ministro Segretario di Stato,_
+ _A. ALDINI._
+
+
+
+
+
+ NAPOLEONE,
+
+ _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_
+
+ =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,=
+ PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
+ E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
+
+Vista la deliberazione del senato, in data del dì 2 marzo 1810, sul
+progetto di statuto statogli presentato il dì 27 febbrajo e discusso
+in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,
+
+_Abbiamo decretato e decretiamo:_
+
+
+
+
+NONO STATUTO.
+
+_Estratto dei registri del senato consulente del giorno 2 marzo 1810._
+
+
+Il senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29
+del sesto statuto costituzionale,
+
+Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
+oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale
+nominata nella seduta del 27 febbrajo prossimo passato;
+
+Essendo stata deliberata l'adozione col numero dei voti prescritto
+dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:
+
+Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro
+amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali,
+quanti in ragione del cinque per cento diano una annua rendita di un
+milione di lire italiane.
+
+Apparterrà pure all'appannaggio la _Villa Bonaparte._
+
+2. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno
+interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in
+tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV
+dello statuto del 26 febbrajo p. p.
+
+3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.
+
+ _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_
+ _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
+ _Firmat_. =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj_.
+
+ Veduto e sigillato,
+ _Pel Cancelliere del Senato assente,
+ Firmat_. =Mengotti.=
+
+
+Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
+dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
+bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
+del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità
+amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
+facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è
+incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
+
+Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo
+1810.
+
+
+ NAPOLEONE.
+
+
+ _Visto da Noi Cancelliere
+ Guardasigilli della Corona_
+ _=Il Duca di LODI.=_
+
+ L. S.
+
+ Per l'Imperatore e Re,
+ _Il Ministro Segretario di Stato,
+ A. ALDINI._
+
+
+
+
+
+NOTA DEL TRASCRITTORE.
+
+Abbiamo indicato il _corsivo_ e il =Maiuscoletto=.
+
+I seguenti refusi sono stati corretti:
+
+ Essi sono, a tititolo della loro carica,
+ decreta, e Noi ordinianiamo quanto segue:
+ 1.º De' principi della famiglia reale, i i quali
+ 18. E creata nel seno del senato una commissione
+ 96. Una dopla di questa dichiarazione sarà deposta
+
+
+
+
+
+
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+
+Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
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+including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
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+goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
+remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
+Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
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+To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
+and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
+and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
+
+
+Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
+Foundation
+
+The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
+501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
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+Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
+number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
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